La Corte di Cassazione ha fornito degli importanti chiarimenti circa le conseguenze legate all’occultamento della targa delle propria automobile.

L’atto di occultare la targa di un’automobile configura reato, come ricordato dalla Corte di Cassazione sesta sezione penale con la sentenza n. 9013/2018.

Secondo i giudici, infatti, è sufficiente l’occultamento anche di una sola lettera della targa di un autoveicolo per configurare illecito penalmente rilevante ai sensi dell’art. 490 c.p..

Tuttavia, rammenta la Corte, va valutata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Importante è però precisare che la soppressione, la distruzione o l’occultamento di targhe di autoveicoli infatti configura illecito penalmente rilevante ai sensi dell’art. 490 c.p. soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna per il reato ex art. 490 c.p. per aver occultato con nastro adesivo una lettera della targa della propria auto.

L’atto di occultare la targa era stato compiuto “per renderla non riconoscibile nonché per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per avere con violenza tentato di impedire ad un operatore della polizia municipale di effettuare una fotografia della targa così modificata prima che egli riuscisse ad asportarne il nastro”.

La Corte di Appello, rispondendo all’impugnazione, ha confermato la qualificazione giuridica della alterazione della targa.

Inoltre, ha confermato che era stata impedita una attività di ufficio, che la pena era congrua e non erano state prospettate ragioni utili a ritenere la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria.

L’automobilista ha quindi fatto ricorso in Cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.

Questo per due ragioni. In primis, per la totale assenza di risposta in ordine alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto. In secondo luogo perché era stata “ritenuta la condotta operata sulla targa della propria autovettura integrare il reato di cui all’articolo 490 codice penale e non, come dedotto, quello di cui agli articoli 477 e 482 codice penale per la contraffazione/modificazione della targa”

Per i giudici, però, quest’ultima doglianza è infondata.

“La qualificazione giuridica del dato tipo di condotta è corretta” perché “integra gli estremi del reato di cui all’art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo”.

Ciò “poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico”. (cfr. Cass. n. 11072/2014; n. 25766/2015).

Quanto al primo motivo, i giudici lo reputano fondato.

Questo “in quanto vi era stata espressa richiesta di applicazione della disciplina della particolare tenuità del fatto e, a fronte di un caso per il quale la applicazione in concreto non poteva ritenersi di per sé esclusa, non poteva omettersi del tutto la risposta”.

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza è stata annullata. In particolare, per via della mancata valutazione dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e parola al giudice del rinvio che dovrà procedere “all’esame della richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto”.

 

 

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