L’ex coniuge che occupa solo di fatto la casa familiare non è circostanza determinante ai fini di rideterminare o ridurre l’assegno divorzile, posto che si tratta di situazione comunque precaria e non attinente alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali

La vicenda

Il Tribunale di La Spezia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, disponendo in capo all’ex marito l’obbligo di corrispondere all’ex moglie un assegno divorzile di 2.000 euro mensili.
La Corte di appello di Genova, adita su iniziativa del primo, al fine di escludere l’obbligo di versamento di qualsiasi contributo o somma in favore della moglie, aveva rilevato che l’età di quest’ultima rendeva del tutto insussistente la sua capacità lavorativa e perciò, confermava le statuizioni di primo grado.
Ebbene, anche per i giudici della Cassazione la sentenza impugnata era incensurabile ed immune da vizi. La corte territoriale aveva correttamente dato conto dell’evidente sproporzione economico-patrimoniale esistente tra i due coniugi e del venir meno della capacità lavorativa della moglie, a causa dell’età ormai avanzata.
Peraltro, nessun rilievo poteva assumere il fatto che quest’ultima beneficiava della casa familiare, ove vi abitava senza nulla corrispondere al marito.
Tale censura –per i giudici Ermellini – oltre ad essere insindacabile in sede di legittimità, era anche infondata nel merito, posto che per costante giurisprudenza (Cass. 223/2016) “l’uso di una casa di abitazione determinante un risparmio di spesa deve sì essere considerato ai fini di individuare la consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi, salvo però che l’immobile sia occupato in via di mero fatto, trattandosi in questo caso di una situazione precaria ed essendo le difficoltà di liberazione un aspetto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali”.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
RICONOSCIUTO L’ASSEGNO DI DIVORZIO AL CONIUGE CHE SVOLGE ATTIVITA’ LOGORANTI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui