La sanzione per parcheggio in doppia fila può essere contestata solamente provando che il mezzo era adibito a trasportare il titolare del permesso

Il parcheggio in doppia fila è passibile di multa anche qualora il veicolo sia munito del contrassegno invalidi. La sanzione è legittima, in particolare, se non viene dimostrato che al momento dell’infrazione il mezzo era adibito a trasportare il titolare del permesso.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26396/2017 nel respingere il ricorso presentato avverso una contravvenzione comminata ai sensi dell’art. 158 Cds. La VI sezione civile della Suprema Corte ha quindi confermato la decisione del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione alla sanzione.

La sentenza del precedente grado di giudizio aveva evidenziato che il veicolo non poteva essere esonerato dall’osservanza dei divieti imposti dalla normativa. Ciò nonostante fosse munito del permesso invalidi intestato al padre dell’opponente.

Quest’ultimo non aveva provato che al momento dell’infrazione il mezzo era utilizzato per trasportare il titolare del permesso né che era esposto il relativo contrassegno. Inoltre, appariva irrilevante la mancanza di sottoscrizione autografa degli accertatori sul verbale notificato, in quanto era stato redatto con sistema meccanizzato.

Nel ricorrere per Cassazione il trasgressore evidenziava che il Giudice non aveva tenuto conto dell’art. 11 del d.P.R. n. 503/1996. Tale norma, a suo avviso, consente la sosta del veicolo in doppia fila a chi detiene il contrassegno invalidi, purché non si intralci il traffico.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno rilevato che tale argomentazione non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Questa risiedeva, invece, nel rilievo della mancanza di allegazione e prova che il veicolo era adibito a trasporto della persona invalida al momento della violazione.

Anche le osservazioni relative alla mancanza della sottoscrizione autografa dell’accertatore doveva essere respinta. In base alla giurisprudenza di legittimità, infatti, la notifica del verbale di accertamento deve ritenersi comunque legittima.

La firma autografa, infatti, è sostituita a tutti gli effetti dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile dell’atto. Tale sistema garantisce l’attribuibilità dell’atto al soggetto verbalizzante, che né autore.

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