Era accusato di ‘falsa attribuzione di un lavoro altrui’, ma per il Gip risultava evidente che la copiatura non fosse idonea ad inficiare la paternità del complessivo parere reso

Il Giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore ha assolto un aspirante avvocato dall’accusa di “falsa attribuzione di un lavoro altrui”, reato disciplinato dall’articolo 1 della legge n. 475 del 1925.
Il candidato aveva presentato alla Commissione d’esame un parere motivato in materia di diritto civile, risultato poi in parte “pedissequamente copiato da alcuni contenuti liberamente disponibili in Rete”. Il magistrato, tuttavia, non ha ravvisato in tale condotta un comportamento penalmente rilevante in quanto la corrispondenza delle parole utilizzate con quelle dei siti utilizzati come fonte non integrerebbe quanto previsto dalla legge.
La norma, infatti, non limita il concetto di dissertazione, ovvero “l’ampia, approfondita e dotta trattazione di un argomento”; pertanto, argomentando a contrario, non appare corretto ricondurre a tale fattispecie “mere ed elementari formule definitorie, di comune impiego nel mondo del diritto, ovvero citazioni pedisseque di massime giurisprudenziali (peraltro agevolmente ricavabili dai codici commentati, il cui uso è consentito in sede di esame di abilitazione)”.
Secondo il Gip, per accertare che vi sia stata effettivamente la violazione sanzionata, non bisogna soffermarsi sul fatto che le frasi o le proposizioni coincidano con quelle di fonti esterne, bensì sulla presenza o meno di elaborazione critica dei dati acquisiti, “il cui confronto serva a verificarne l’attendibilità ed a trarre conclusioni che offrano un contributo scientifico autonomamente apprezzabile”.
Nel caso in esame, risultava evidente che la copiatura non fosse idonea ad inficiare la paternità del complessivo parere reso dall’imputato, “in quanto – pur depurando le parti asseritamente oggetto di copiatura, peraltro dall’estensione molto limitata, in raffronto alla totalità dell’elaborato – la complessiva esposizione costituisce indubbiamente il frutto dell’autonomo sforzo espositivo del candidato, che si è soffermato sulla problematica giuridica sottesa con proprio ragionamento, fornendo una ricostruzione personale del tema proposto”. Di qui la sentenza di assoluzione ex articolo 129 del codice di procedura penale perché il fatto non sussiste.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui