Il Tribunale di Palermo ha condannato un comune a versare la somma complessiva di 13.409 euro, in favore dell’istante caduto per le vie cittadine, a causa della scarsa manutenzione dei luoghi e sebbene egli fosse stato riconosciuto corresponsabile ai sensi dell’art. 1227 c.c.

La vicenda

La vicenda muove nell’alveo della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., configurandosi nel caso di specie, una carenza di manutenzione, presente sul marciapiede di una via comunale, priva di segnaletica o transenne che la rendesse visibile alla cittadinanza e che, perciò, aveva provocato la caduta della vittima.

Da quanto emerso dall’istruttoria ed in particolare, dalla deposizione di un testimone oculare, il Tribunale aveva potuto accertare la riconducibilità soltanto parziale, della caduta allo stato del marciapiede.

Ed invero, a detta del giudicante, tale anomalia, sebbene priva di segnaletica, avrebbe potuto essere percepita ed evitata dalla vittima, se avesse usato una maggiore accortezza e cautela.

Peraltro, l’irregolarità, costituita da “una sotto quotatura del piano di caplestio”, neppure occupava tutto l’asse calpestabile.

Era, inoltre, emerso che ,in realtà, la donna conoscesse bene lo stato dei luoghi, in ragione del fatto che lungo la strada, abitavano sua madre e sua figlia, ove si era trasferita da alcune settimane.

Si trattava, perciò, di luoghi che ella verosimilmente frequentava e conosceva bene.

Usando maggiore accortezza, avrebbe certamente, evitato l’incidente.

Il concorso colposo del danneggiato

In due recenti e consolidate decisioni, i giudici di legittimità, pur ribadendo la responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in capo al proprietario per difetto di manutenzione hanno sottolineato la rilevanza del comportamento del danneggiato utente e la sua incidenza causale nella determinazione dell’occorso:

“L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, sei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (Cass. n. 23919/2013).

Ed ancora:

“Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno, e con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051c.c.), deve a maggior ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art. 2043 c.c. (Cass. n. 999/2014).

La responsabilità concorrente

A detta del giudice di primo grado, la responsabilità della caduta dell’attrice era da ascriversi in maniera concorrente, in parte alla pubblica amministrazione e, in parte alla stessa vittima: la prima, perché nella sua qualità di proprietaria, custode ed al tempo stesso manutentrice delle vie pubbliche aveva omesso di provvedervi anche eventualmente, segnalando la sotto quotatura presente sul marciapiede, ovvero delimitandola al transito, ove ritenuta grave, ed inoltre, provvedendo a monitorare adeguatamente la illuminazione pubblica presente in zona, e spesso non funzionante, come dichiarato dal teste e ciò al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la cittadinanza;

la seconda perché, a fronte di una anomalia presente sulla strada ove la stessa risiedeva, avrebbe potuto evitarla, anche in considerazione del fatto che la “insidia”, come dichiarato dal teste, occupava parzialmente il piano calpestabile.

Per tutte queste ragioni, in definitiva, il Tribunale di Palermo ha disposto la condanna del Comune convenuto in giudizio, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dall’attrice, quantificati nella somma complessiva di 13.409 euro oltre agli interessi legali da fatto all’effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria sulle spese mediche.

Considerata la parziale soccombenza dell’istante, il giudice siciliano ha anche compensato le spese legali, nella misura del 50%.

La redazione giuridica

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