Con l’ordinanza interlocutoria del 10.5.2017 n. 11453 la Sezione Prima Civile della Suprema Corte ritorna sul delicato tema della divisione della pensione, liquidata in regime di reversibilità, per il caso in cui l’originario dante causa si sia sposato più di una volta.
Come abbiamo già avuto modo di argomentare su queste pagine, si tratta di argomento tuttora particolarmente controverso.
Infatti il problema della equilibrata ripartizione di risorse economiche successivamente alla rottura del matrimonio, pone questioni complesse laddove, si dia vita a nuove famiglie con la crescente necessità di revisione di alcuni modelli consolidati, per ricomprendere anche il modello di famiglia derivante dalla ricostituzione di nuovi e diversi nuclei familiari.
Anche in quest’ottica si consideri che l’argomento che ci occupa, rientra nel novero delle pensioni ai superstiti vale a dire una prestazione di natura economica che viene corrisposta – normalmente a domanda- ai familiari del soggetto deceduto tanto in costanza di rapporto di lavoro (pensione indiretta) che dopo il pensionamento (pensione di reversibilità propriamente detta).
Quest’ultima riveste storicamente funzione di sostegno ai familiari del pensionato ed annovera tra i principali beneficiari il coniuge, in virtù di quella solidarietà che si instaura con il vincolo matrimoniale e che permane anche in seguito al suo eventuale scioglimento ed alla formazione di nuovi legami familiari da parte degli ex coniugi.
Si intende prescindere in questa sede sulla notoria questione che riserva al giudice (e quindi non all’ente previdenziale, che si limita a ricevere le domande ed a procedere ai pagamenti) la competenza in punto di divisione della pensione, tra l’ex coniuge ed il vedovo.
La sentenza in commento fornisce spunto utile perché consente di ritornare su aspetti tuttora controversi e decisamente rilevanti, quali la natura del beneficio ed il tipo di liquidazione, stabilito in sede di divorzio, necessario per avere accesso alla quota di pensione.
Lo spunto, anche in questa sede, emerge dall’analisi della più recente giurisprudenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte, che ha ripetutamente negato il diritto alla quota di reversibilità all’ex coniuge che abbia concordato la liquidazione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione anziché su base mensile, laddove la norma afferma che tale possibilità preclude altre richieste di tipo economico (Cass. SL 9054/2016).
La questione tuttavia non è certamente pacifica (né si vede come potrebbe esserlo) considerando che il diritto al godimento della pensione di reversibilità sorge iure proprio ed è quindi indipendente dalle determinazioni assunte in sede di divorzio, non rientrando, quindi, nella previsione che preclude ulteriori rivendicazioni a contenuto economico, successivamente alla liquidazione una tantum della cifra specificamente destinata.
Proprio su questo punto la prima sezione civile della Cassazione sembra assumere un punto di vista sostanzialmente opposto a quello consolidato dei giudici del lavoro, affermando che in ordine alla natura giuridica del diritto vantato e sulle condizioni per il suo esercizio il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell’ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite – avente in quanto tale natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio – ma costituisce un autonomo diritto (avente natura previdenziale) al trattamento di reversibilità , che l’ordinamento attribuisce al coniuge superstite, con la sola peculiarità che vuole tale diritto limitato quantitativamente dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite.
Si ribadisce quindi l’irrilevanza della forma di corresponsione dell’assegno divorzile poiché ciò che rileva ed è fondante è la titolarità del diritto a percepire tale assegno, restando irrilevante la modalità solutoria del debito pattuita tra le parti, come nella specie in forma di una tantum, espressamente consentita dalla legge (art. comma 8 l. 1.12.1970 n. 898) e dovendosi interpretare il requisito della “titolarità dell’assegno” nel senso che deve essere accertata e cristallizzata l’esistenza del diritto, anche al di la della sua effettiva quantificazione e liquidazione, sotto qualunque forma.
Ora, la natura previdenziale del diritto alla divisione comporta l’irrinunciabilità del diritto stesso, trattandosi di caratteristica peculiare che assiste i diritti di tale natura. La natura previdenziale del diritto determina e qualifica la funzione dell’erogazione, sganciandola dall’attualità della titolarità dell’assegno di divorzio.
La persistenza del contrasto intersezionale sull’argomento, rimasto irrisolto anche interpretando la questione in base ai principi costituzionali posti dalla Consulta, non potrà che trovare soluzione in una nuova pronuncia delle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c. che, si spera, troverà la quadra per mantenere in equilibrio il sistema, anche e soprattutto in termini di sostenibilità futura del welfare.
Al di la di quella che è sempre stata la funzione della pronuncia a sezioni unite, occorre considerare quanto stabilito in termini di valore per questo genere di sentenze dalla legge 40/2006 che ha inserito e fatto proprio il concetto del precedente semi-vincolante, sul quale la dottrina è tuttora divisa.
Occorre tuttavia considerare che in punto di vincolatività del precedente assunto dalle SU, specie quando i contrasti sorgano su una questione già precedentemente affrontata, o su di una questione di particolare importanza, la decisione delle sezioni unite vincola già le sezioni semplici anche in un sistema come quello italiano, che sembra non conoscere il vincolo formale del precedente giurisprudenziale: se così non fosse salterebbe del tutto la funzione di nomofilachia attribuita dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario alla Corte di Cassazione e la funzione delle sezioni unite nell’ambito della corte.
Si tratta quindi di una storia, quella della pensione di reversibilità che ha ancora un finale ancora tutto da scrivere.

Avv. Silvia Assennato

(Foro di Roma)

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