Una costruzione abusiva è fonte di responsabilità per il costruttore verso lo Stato ma non modifica né invalida i termini del contratto di locazione stipulato fra privati

Lo ha deciso la Suprema Corte con la sentenza del 13 aprile 2017, n. 9558 rigettando il ricorso e ribadendo quanto già deciso dalla Corte d’appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sul secondo grado.
I fatti che precedono la sentenza fanno riferimento alla condanna di una società, sia in primo grado che in appello, per inadempimento contrattuale in quanto non versava il pagamento mensile in seguito a un contratto di locazione con un privato.
La condizione giuridica dell’immobile non risultava conforme alla vigente normativa urbanistica. Tuttavia la Corte d’appello di Roma, a cui la società si è rivolta sperando in una pronuncia più favorevole, specifica che ciò non incide sulla validità del contratto di affitto.
Si aggiunge inoltre il fatto che l’irregolarità dell’immobile oggetto del contratto è specificata nel documento stesso e dunque accettata consapevolmente dalla parte conduttrice che anzi in una clausola separata ha approvato e firmato questa caratteristica. È rimasta dunque esclusa l’applicazione della disciplina normativa dei vizi della cosa locata.
La pretesa da parte della società conduttrice di non pagare l’affitto è da ritenersi dunque del tutto infondata per la conoscenza delle condizioni di fatto dell’immobile.
La società ha ritenuto tuttavia di ricorrere in Cassazione fondando le proprie motivazioni su un unico motivo: la nullità del contratto di locazione per impossibilità ed illiceità dell’oggetto.
Gli ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso rigettando le richieste della società conduttrice e convenendo con quanto espresso dalla Corte d’appello. Nonostante l’accertamento del carattere abusivo dell’immobile il contratto rimane valido in quanto la condizione di illiceità risulta non solo nota a entrambe le parti ma anche espressamente sottoscritta dal locatario, in conformità con quanto previsto dall’art 1341 del c.c.
 
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