Legittimo il provvedimento del giudice che dispone l’obbligo per i genitori di seguire un percorso di supporto alla genitorialità nel preminente interesse del minore

La vicenda

Contro la sentenza del Tribunale di Trieste che aveva disposto a seguito della separazione giudiziale di due coniugi, l’affidamento della loro figlia minore ad entrambi e il conseguente obbligo di seguire un percorso di supporto alla gentorialità e di sostegno per la minore, presso il consultorio familiare territorialmente competente, questi ultimi proponevano ricorso prima in appello e poi in Cassazione.
Ma il motivo non è stato accolto, in quanto manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito si era limitato a ritenere opportuno che i genitori provvedessero ad una mediazione familiare per superare le difficoltà riscontrate, disponendo l’obbligo dei « genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale».
Del resto, in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, in merito all’art. 155 c.c., la Suprema Corte di Cassazione ha già chiarito che è permesso al «giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull’art. 30 Cost. L’esercizio, in concreto, di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione (art. 31 Cost.) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo»; e come aggiunge tale decisione, «tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissati nell’art. 30 Cost., comma 1, e nell’art. 147 c.c.» (Cass. n. 9546/2012).

La decisione

Tali principi sono stati più volte confermati dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto anche l’art. 12, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 sull’adozione autorizza prescrizioni penetranti ai «genitori ed ai parenti», per assicurare l’assistenza al minore, proprio quale c.d. sostegno alla genitorialità, al fine di rimediare alle situazioni di probabile abbandono ed anzi superare le medesime: ciò palesando la piena compatibilità di tali disposizioni con il rispetto dell’altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore.
Pertanto, non è illegittima la decisione del giudice della separazione che disponga l’obbligo per i genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto alla minore, avendo assunto a parametro di riferimento l’interesse preminente del minore, interesse che, “all’esito dell’insindacabile valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie compiuta dai giudici di merito, è stato ritenuto a rischio di pregiudizio per la conflittualità genitoriale, sulla quale è possibile positivamente incidere, prevendendo altri gravi danni al minore”.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
PUBBLICAZIONE DI FOTO DI MINORI: SOLO I GENITORI POSSONO DARE IL CONSENSO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui