In cosa consiste l’estinzione della pena per decorso del tempo e che differenze ci sono tra prescrizione per i delitti e della pena per le contravvenzioni

Cosa si intende quando si parla di prescrizione della pena?

Innanzitutto, è bene precisare che ci si riferisce all’estinzione della stessa per decorso del tempo.

Questo perchéil nostro ordinamento penale prevede che la pena, laddove non portata a esecuzione entro un determinato periodo di tempo, non debba essere più inflitta.

Ora, il nostro codice penale disciplina in maniera diversa la prescrizione della pena prevista per i delitti da quella delle pene previste per le contravvenzioni.

Della prima ipotesi si occupa l’articolo 172 del codice penale. Questo disciplina l’estinzione della reclusione e della multa per decorso del tempo.

Inoltre, la reclusione si estingue una volta che decorre un tempo pari al doppio della pena inflitta.

La multa, invece, si estingue sempre e comunque dopo dieci anni, a prescindere dalla sua entità.

Ma attenzione: se la multa e la reclusione sono inflitte congiuntamente, entrambe si estinguono decorso il termine necessario per la prescrizione della reclusione.

Infine, nel caso in cui vi sia concorso di reati, i tiene conto della pena singolarmente inflitta per ciascuno di essi, anche se le stesse derivano da un’unica sentenza.

Decorrenza della prescrizione della pena per i delitti

In merito alla prescrizione della pena e al termine di sua decorrenza, il termine fissato dalla legge per l’estinzione della pena va calcolato prendendo come riferimento iniziale o il giorno in cui la condanna che la ha determinata è divenuta irrevocabile o dal giorno in cui il condannato si è volontariamente sottratto dall’esecuzione della pena già iniziata.

Il codice penale contempla poi l’ipotesi in cui l’esecuzione della pena sia sottoposta a un termine o a una condizione. In quel caso, il tempo necessario affinché la stessa si prescriva decorre, rispettivamente. dal giorno in cui è scaduto il termine o da quello in cui la condizione si è verificata.

Vi sono poi dei casi in cui non opera la prescrizione della pena della reclusione o della multa.

Ad esempio, in alcuni casi il trascorrere del tempo non è un elemento sufficiente a determinare l’estinzione della pena della reclusione o di quella della multa.

Ancora, la pena è imprescrittibile se vi sono motivi di ritenere che la stessa continui ad avere senso anche dopo che siano trascorsi diversi anni dalla commissione del fatto di reato che ne ha determinato l’applicazione.

Della estinzione della pena non possono beneficiare i recidivi, i delinquenti abituali, e nemmeno il condannato che, durante il tempo fissato per la prescrizione della pena, abbia riportato una condanna alla reclusione per aver commesso un delitto della stessa indole di quello che ha determinato la precedente condanna.

L’estinzione delle pene previste per le contravvenzioni in conseguenza del decorso del tempo è invece disciplinata dall’articolo 173 del codice penale.

Nel caso specifico, la legge fissa un unico termine per la pena detentiva e per quella pecuniaria.

Sia l’arresto che l’ammenda si prescrivono in cinque anni. Se questi vengono inflitti congiuntamente, il decorso del termine stabilito per l’arresto determina l’estinzione sia dell’una che dell’altra pena.

Ancora, il dies a quo fissato per la decorrenza iniziale del termine necessario per l’estinzione è lo stesso già visto con riferimento alla reclusione e alla multa.

Pertanto, per il calcolo della prescrizione dell’arresto e dell’ammenda occorre prendere come riferimento iniziale diversi parametri, a seconda dei casi.

Sarà o il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, oppure il giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena, il giorno in cui il termine è scaduto o, infine, il giorno in cui la condizione si è verificata.

Inoltre, per l’arresto e l’ammenda non è mai prevista l’imprescrittibilità, ma si prevede solo un termine maggiore per l’estinzione.

L’articolo 173, a tal proposito, stabilisce che il termine quinquennale fissato per l’estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda è raddoppiato se il colpevole è un recidivo (ex art. 99 c.p.) o un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

 

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