La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la condanna di una coppia di genitori milanesi al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale ai congiunti della signora Miranda Curgo di 71 anni che, nel 2002, decedeva a seguito della caduta in bici dopo un urto con un altro velocipede condotto da Daniel Pedrazzoli, allora 12 enne. Entrambi procedevano, in senso opposto, lungo la pista ciclabile che costeggia il Naviglio Grande. Daniel si trovava assieme ad altri 14 compagni dell’oratorio guidati da Don Giovanni Fumagalli per una gita in bici. Raccontano alcune testimonianze oculari che Daniel, nonostante le raccomandazioni del Don, superava un compagno e urtava il manubrio della bici condotta dall’incolpevole signora Curgo facendole perdere l’equilibrio e cadere. Nel tratto, teatro dello scontro, risulta assente la recinzione di protezione e la signora finì nel canale.

I suoi congiunti intentarono causa nei confronti dell’ente gestore della pista ciclabile, Il Parco del Ticino, e contro  la famiglia del ragazzo. I giudici di prime cure condannarono i convenuti in solido al risarcimento di € 500.000,00. Il tribunale di appello confermava le condanne in solido, elevando il risarcimento di ulteriori € 73.000,00 che venne integralmente liquidato dalla compagnia assicurativa, Unipol, del Parco che ha poi agito in regresso nei confronti della famiglia Pedrazzoli per € 276.000,00. Nei giorni scorsi, gli ermellini di Piazza Cavour hanno confermato la responsabilità in educando dei genitori ex art. 2048 c.c.

Ecco la novella dell’art 2048 del Codice Civile: «Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi . La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».

Un consolidato orientamento di legittimità prevede che  la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 c.c., è connessa ai doveri inderogabili richiamati dall’art. 147 c.c. che recita: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis. Spetta pertanto ai genitori una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti. Ecco la «probatio» diabolica: per sottrarsi a tale responsabilità devono dimostrare di aver impartito al figlio un’educazione sufficiente per una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità.

La famiglia Pedrazzoli non vuole arrendersi ma oramai c’è solo la Corte Europea a cui rivolgersi. In un’intervista al TG5 il padre di Daniel invocava quale esimente la sua non presenza ai fatti: ”se non c’ero come facevo a vigilare?” I togati delle leggi ci ricordano però che, anche se per l’età del minore e per le esperienze fatte si può astrattamente attenuare l’obbligo di vigilanza, non viene mai meno l’obbligo educativo (Cass. Civ. 22 aprile 2009, n. 9556). I tempi attuali anticipano l’emancipazione dei figli minori e proprio per questo, dicono da Piazza Cavour, gli insegnamenti da parte dei genitori, ad una corretta vita di relazione, diventano sempre più importanti.

Avv. Umberto Coccia

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