La responsabilità della struttura ospedaliera è sempre diretta ancorché conseguente a fatto degli ausiliari: l’avere l’attore individuato la colpa esclusiva di un singolo ausiliario non vale a limitare l’oggetto della domanda

Importante il significato di questa sentenza del Consigliere Sestini: “La responsabilità della struttura ospedaliera è sempre diretta…” e “…della inesigibilità della specifica individuazione ex ante, da parte dell’attore, di elementi tecnico/scientifici che – di norma – possono acquisirsi compiutamente soltanto all’esito dell’istruttoria e con l’espletamento di una c.t.u.; invero, ove si opinasse diversamente, si finirebbe col gravare l’attore di un onere di preventiva individuazione delle cause del danno e delle condotte colpose (anzichè di mera allegazione della derivazione del danno dall’inesatto adempimento dell’obbligazione) che si tradurrebbe in un limite ingiustificato all’esercizio del suo diritto di azione”. (Corte di Cass. Civ. 6850 del 2018).

La lettura di questo stralcio di sentenza del bravissimo Consigliere Danilo dott. Sestini (che ho conosciuto personalmente) la dice lunga sugli oneri delle parti in un processo civile.

Il tanto discusso “nuovo filone giurisprudenziale” del c.d. duplice ciclo causale introdotto con la sentenza del Consigliere Scoditti nel luglio 2017 che affermava l’esistenza di un dovere “cronologico” degli oneri probatori (ossia che è l’attore che prima deve dimostrare il nesso di causalità tra l’inadempimento dei sanitari, in quanto fatto costitutivo della domanda, e solo dopo che l’attore abbia soddisfatto tale onere nasceva per il convenuto medico o ospedale l’obbligo di dimostrare l’eventuale fatto impeditivo dell’adempiere) trova precisa collocazione, anzi, spiegazione nella sentenza del consigliere Sestini di 9 mesi dopo, in quanto in questa riemerge il “perduto” significato del termine “Astratto” inadempimento qualificato e, allo stesso tempo, emerge l’impossibilità di concepire a carico dell’attore l’onere della eziologia del danno poichè ciò “si tradurrebbe in un limite ingiustificato all’esercizio del suo diritto di azione”.

Inoltre ciò cozzerebbe con il principio della vicinanza della fonte della prova (sez.unite del 2001) e con il fatto che nella nozione del danno biologico non è ricompresa la sua etiologia in quanto si confonderebbe il concetto di patogenesi con quello di etio-patogenesi.

Questi sono concetti che il sottoscritto porta in tour con Movimento Forense nelle maggiori città italiane in quanto di speciale importanza per la gestione del contenzioso medico legale nella particolare tematica della responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera e del medico.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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