E’ dal mese di Agosto che l’Accademia della medicina Legale, per mio tramite (ultimo articolo pubblicato su queste pagine del 12 ottobre, su Quotidiano Sanità e su Sanità 24) e tra le altre cose, tenta di spingere il legislatore a prendere in considerazione l’azione diretta del danneggiato verso la compagnia di Assicurazione e finalmente il collega Gelli ci ha ascoltato! Precisamente l’emendamento prevede: Art. 8 bis. – (azione diretta del soggetto danneggiato)

  • Fatta salva la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 7-bis della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le qual è stata stipulata l’assicurazione, nei confronti dell’impresa assicuratrice delle strutture di cui al comma 1 dell’art. 8 della presente legge;
  • Non sono opponibili al danneggiato, per l’intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno.
  • L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione
  • Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l’azienda sanitaria, la struttura o l’ente assicurato.
  • L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso l’azienda sanitaria, la struttura o l’ente assicurato.

Diciamo che è un passo avanti importante che per noi dell’Accademia della Medicina Legale rappresenta uno step importante in quanto operanti su tutto il territorio nazionale a tutela del cittadino danneggiato. Ci sembra opportuno ricordare come il 27 agosto 2015 su queste pagine abbiamo proposto ulteriori modifiche alla bozza del PD (sempre il collega Gelli relatore) che vi invitiamo a leggere, e come sia fondamentale sistemare l’altra grande criticità del contenzioso medico legale tra medici, strutture e pazienti, ossia il ruolo dei consulenti tecnici di ufficio o comunque dei consulenti tecnici del PM.

E’ fondamentale, come si può leggere nella nostra proposta di modifiche di legge nell’articolo succitato (ripreso poi da Sanità 24/Sole24ore e Quotidiano sanità nel mese di settembre), qualificare e chiarificare i doveri del consulente tecnico e sanzionare medici e giudici quando le disfunzionalità della giustizia dipendono dallo scorretto agire del consulenti e dal buonismo dei giudici nei loro confronti.

Comunque rimaniamo positivi sul disegno legge che uscirà dal Parlamento entro Natale 2015, specie se il legislatore ascolti questo appassionato gruppo forense che da molti anni si occupa del contenzioso medico legale sanitario vivendo sulla propria pelle le inefficienze del sistema giustizia. Nei prossimi giorni mi permetterò di scrivere sul ruolo fondamentale della CTU nel giudizio civile e penale che rappresenta il mezzo di prova essenziale per il giudice nel contenzioso sanitario.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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