La revoca della patente di guida non presenta natura “sostanzialmente penale” (…) in quanto risulta fondata su finalità e natura diverse da quelle della sanzione penale, con marcati profili di prevenzione piuttosto che di repressione

Il Tribunale di Trani, a seguito di richiesta di patteggiamento dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di omicidio stradale, trattandosi di fatto intervenuto successivamente alla entrata in vigore della novella normativa di cui alla L. 23 marzo 2016, n. 41 e, disponendo, altresì, a carico dello stesso imputato, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Avverso tale sentenza di condanna insorgeva la difesa, deducendo violazione di legge nella interpretazione e nella applicazione del disposto dell’art. 222 C.d.S., comma 2 sul presupposto che il testo normativo presentasse evidenti distonie e contraddizioni nel suo articolato, per cui non era possibile desumere, in maniera univoca e chiara, le ipotesi di reato alle quali era applicabile la sanzione amministrativa della sospensione piuttosto che della revoca della patente di guida.

Il ricorso per Cassazione e la decisione

Secondo i giudici della Suprema Corte, il ricorso non merita accoglimento e pertanto, deve essere rigettato.

Con riferimento al reato di omicidio stradale aggravato – affermano – incorre in inosservanza di legge il giudice di merito il quale non fa applicazione della disciplina generale, sancita dall’art. 222 C.d.S., anch’essa modificata a seguito della entrata in vigore della legge introduttiva dell’omicidio stradale, la quale prevede la revoca della patente di guida per tutte le ipotesi ivi contemplate.

In particolare l’art. 222 C.d.S. prevede al comma 2 quarto periodo che alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

La giurisprudenza

Pacifica poi è la giurisprudenza, formatasi già sotto il vigore del previgente testo dell’art. 222 C.d.S., secondo cui all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria debba provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena (…) trattandosi di effetto penale della pronuncia (sez. 4, 9.12.2003) e che in mancanza di tale previsione possa provvedere, a seguito di ricorso del pubblico ministero, lo stesso giudice di legittimità con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalità (sez.4, 19.11.2015).

Con riferimento alle censure dedotte in sede di ricorso dalla difesa, in ordine ad eventuali distonie tra le diverse disposizioni dell’art. 222 C.d.S., comma 2 che giustificherebbero l’esercizio da parte del giudice, in ossequio a principi di progressività e di proporzionalità delle sanzioni anche amministrative, di una discrezionalità non vincolata alla natura e al tipo di reato ascritto, la Suprema Corte, in ossequio all’interpretazione del’art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, ha di recente affermato che: la sanzione amministrativa di cui si discute (revoca della patente di guida) non presenta natura “sostanzialmente penale” in quanto non elude le garanzie del processo penale, essendo la stessa disposta all’esito del relativo giudizio penale (sez.4, 20.6.2018), laddove la irrogazione della sanzione amministrativa deriva da una scelta legislativa rientrante nell’esercizio del potere del legislatore, più volte ritenuta dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, laddove risulta fondata su finalità e natura diverse da quelle della sanzione penale, con marcati profili di prevenzione piuttosto che di repressione (sez.4, 16.5.2017).

Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

 

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