Dalle intercettazioni alla prescrizione, le principali novità del testo licenziato da Palazzo Madama e atteso ora all’esame della Camera

Con 156 voti a favore, 121 contrari e un astenuto il Senato ha approvato il disegno di legge che riforma il processo penale. Il testo ora tornerà alla Camera con una serie di novità che vanno dall’inasprimento delle pene per determinate tipologie di reato (estorsione aggravata, furto in abitazione, scippo, rapina e scambio elettorale politico-mafioso) all’abolizione dei manicomi giudiziari, sostituiti dalle “Rems” (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), che accoglieranno i detenuti affetti da disturbi psichici conclamati.
Il ddl prevede una delega sulle intercettazioni, introducendo una serie di misure volte a tutelare la riservatezza dei cittadini, tra cui la previsione di una fattispecie di reato, punita con la reclusione fino a quattro anni, che riguarda la diffusione di immagini o conversazioni telefoniche captate in maniera fraudolenta al fine di infangare la reputazione dell’interessato. La punibilità è invece esclusa se le registrazioni sono prova in un processo o sono utilizzate a scopi difensivi o, ancora, per diritto di cronaca.
Altro capitolo degno di nota è quello relativo alla prescrizione dei reati. Il testo prevede, al riguardo, alcune ipotesi di sospensione (dopo la sentenza di condanna in primo grado fino al deposito della sentenza di appello e comunque non oltre 18 mesi) e altre di decorrenza posticipata; quest’ultima fattispecie si riferisce, in particolare, ad alcuni reati commessi in danno di minori, per i quali il termine parte dal compimento della maggiore età della vittima.
I Pubblici Ministeri avranno al massimo tre mesi (prorogabili per altri tre) a partire dal deposito degli atti delle indagini preliminari per chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato o l’archiviazione. Se tale limite non è rispettato scatta obbligatoriamente l’avocazione da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello. Per i reati di mafia il termine si estende invece sino a quindici mesi.
Il testo, inoltre, interviene sulle norme penitenziarie, rafforzando le garanzie rispetto al pluralismo e alla libertà di culto, semplificando le modalità di accesso ai benefici carcerari per i detenuti che abbiano tenuto una buona condotta, migliorando, tra l’altro, le tutele e le agevolazioni previste per le detenute madri, il sostegno all’esercizio dei diritti civili, l’aumento delle opportunità di lavoro retribuito durante la detenzione, il potenziamento dell’assistenza psichiatrica e l’integrazione dei detenuti stranieri.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui