La disciplina e la giurisprudenza si sono espresse in merito alla ripartizione delle spese di pulizia del condominio stabilendone i criteri
Esistono dei criteri precisi in merito alla ripartizione delle spese di pulizia del condominio e quelle che riguardano l’illuminazione delle scale.
La pulizia delle scale del condominio, infatti, va effettuata “in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono”, come stabilito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, sent. 432/2007).
Ciò va effettuato “in parte qua”, in applicazione dell’art. 1124 c.c., il quale segue il principio generale posto dall’art. 1123 comma 2 c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all’uso del bene e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi.
Inoltre, ai fini della ripartizione delle spese di pulizia nel condominio, occorre considerare ininfluente la destinazione in atto delle singole unità immobiliari.
Questo principio viene esteso anche all’illuminazione delle scale, trovando peraltro conferma anche nelle sentenze della Cassazione (tra le altre, n. 8657/1996), in base alle quali “in tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per l’illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l’integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (artt. 1123, comma primo e 1124, comma primo, c.c.), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all’uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni in questione, secondo il criterio fissato dall’art. 1123, comma secondo, c.c.”.
Ovviamente, tali spese sono correlate a un servizio reso da un lavoratore autonomo o da un’impresa.
Ne consegue che la ripartizione delle spese di pulizia del condominio può essere effettuata in base ad un diverso accordo tra i condomini, preso, però, all’unanimità al fine di configurare quella “diversa convenzione” di cui all’art. 1123, comma 1, c.c. (così Cass. n. 7546/1995).
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