Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4549 depositata il 17 aprile 2018 ha affrontato il tema del rischio sportivo

I fatti di causa

Una causa per “rischio sportivo”. P. M. e C. L., entrambi ciclisti professionisti, convengono in giudizio avanti il Tribunale la RCS Sport SpA per chiederne la condanna al risarcimento dei danni  subiti a seguito del sinistro avvenuto durante la 19ma tappa del Giro d’Italia, organizzato dalla RCS.
Il dopo una curva si era trovato davanti uno spartitraffico ed aveva impattato contro lo stesso, provocando la successiva caduta di altri ciclisti, tra cui il P.. Gli attori hanno invocato una responsabilità ex artt. 2043/2050 c.c.. Si è costituita in giudizio la RCS per contestare an e quantum debeatur ed, avutane l’autorizzazione, ha chiamato in causa in manleva le Generali Italia S.p.A, che hanno aderito alle contestazioni della convenuta, adducendo peraltro il limite di operatività della polizza
Il sinistro de quo è avvenuto nel corso della competizione sportiva “Giro d’Italia”, quindi di una gara ciclistica di velocità su strada statale, per l’occasione chiusa al traffico ordinario, espressamente prevista dall’art. 9 CdS. La RCS non ha mai contestato la dinamica del sinistro, nello specifico che il L. abbia investito il segnale spartitraffico.

Brevi cenni sul concetto di rischio sportivo

Il tema della responsabilità sportiva e del risarcimento del danno sono stati più volte sottoposti al vaglio della dottrina e della giurisprudenza. Ma al fine di una migliore comprensione di tali concetti, appare opportuno analizzare il concetto di “rischio sportivo”.
Questo concetto coinvolge sia gli atleti che gli organizzatori delle manifestazioni sportive.
Infatti, entrambi i soggetti, nello svolgimento delle loro attività sono sottoposti ad obblighi derivanti dai regolamenti federali e dai canoni di prudenza previsti dall’art. 2043 c.c..
Il richiamo alla suddetta norma di condotta deve però essere analizzato contestualmente con l’atto di autonomia privata di accettazione del rischio derivante dall’esercizio della stessa nel rispetto delle regole tecniche sportive, con il quale i soggetti intraprendono una determinata attività sportiva. L’accettazione del rischio sportivo implica uno spostamento della soglia di responsabilità dell’atleta.
L’art. 2050 c.c. specifica il concetto di attività pericolose ed attraverso una sua interpretazione è possibile quantificare l’eventuale responsabilità per atti illeciti commessi dagli sportivi.
Nell’alveo dell’articolo su menzionato vengono annoverate determinate attività, per le quali anche la giurisprudenza ha ritenuto che si debba far riferimento ad una maggiore probabilità di danno a causa dei mezzi adoperati nello svolgimento dell’attività sportiva stessa.
Tra queste attività rientrano, ad esempio, automobilismo, ciclismo, motociclismo.
Nel nostro ordinamento rispondono a titolo di responsabilità oggettiva soggetti diversi dall’atleta.
Tipico è l’esempio del gestore dell’impianto sportivo, ossia di chi mette a disposizione, a soggetti terzi, gli spazi per lo svolgimento di una manifestazione sportiva.
Il gestore ha, pertanto, il compito di garantire la sicurezza delle persone nonché l’idoneità dei luoghi nonché  l’obbligo di controllare tutte le attrezzature e di adottare le misure di sicurezza utili per evitare eventuali danni.
Se le figure del gestore e quella dell’organizzatore della manifestazione sportiva coincidono, sorge in capo a tale soggetto una duplice responsabilità regolamentata dagli artt. 2043 c.c. e 2049 c.c..
È fondamentale analizzare sempre il nesso di causalità in base al quale si evince la responsabilità o meno del gestore e/o del proprietario e/o dell’organizzatore dell’evento sportivo.
Solitamente al gestore viene sempre riconosciuta una responsabilità ogni volta che non viene rispettata l’idoneità e la sicurezza delle strutture sportive.

La responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c. costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati.
La responsabilità sussiste non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata, alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.
Chi programma un’attività sportiva deve, pertanto, predisporre un’organizzazione adeguata, tale da evitare che da essa possano derivare danni a carico dei partecipanti, adottando tutte le cautele necessarie per contenere e non aggravare il rischio e per impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.
E ciò in quanto anche un’attività pericolosa deve essere svolta nelle condizioni di massima sicurezza, con l’adozione di ogni accorgimento idoneo a tal fine.
Si deve sottolineare che, per costante giurisprudenza, in ambito agonistico coloro che partecipano all’attività sportiva necessariamente accettano il rischio ad essa inerente.
Da ciò discende che i danni da essi eventualmente sofferti, rientranti nell’alea normale di rischio, ricadono sugli stessi, per cui è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano approntato le normali cautele atte a circoscrivere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.
In verità la circostanza di partecipare all’attività agonistica non esenta i concorrenti dal mantenere una condotta rispettosa delle regole di prudenza rapportate alla natura della gara stessa ed al contesto in cui essa si svolge.

La decisione del Tribunale

Nello caso de quo la gara avveniva lungo una strada pubblica utilizzata per la circolazione urbana ed extraurbana e ad opera di atleti professionisti, che dovevano essere ben consci della natura del percorso, con i rischi in essa inclusi.
E’ emerso dall’istruttoria dibattimentale che l’attore non stava affrontando una discesa, bensì un tratto pianeggiante, in cui erano pure presenti, per l’appunto, curve, una rotatoria e altri tre spartitraffico, tutte regolarmente segnalate.
Ed anche era munito di segnaletica verticale lo spartitraffico teatro del sinistro, ove alla base del cartello era stata posizionata una balla di fieno, che non copriva la parte superiore, ma rendeva più visibile la segnaletica.
Il fatto che lo spartitraffico fosse posizionato subito dopo la curva, ma dopo una parte di strada rettilinea, consentiva l’avvistamento della palina segnaletica.
Lo spartitraffico, pertanto, non rappresentava un pericolo anormale nel contesto in cui si svolgeva la competizione, ma era visibile e prevedibile.
La causa del sinistro deve, quindi, per il Tribunale di Milano essere addebitata, con nesso causale autonomo, al comportamento del L., in quanto la partecipazione all’attività agonistica non esentava il corridore dal mantenere una condotta di guida rispettosa delle regole di prudenza rapportate alla natura della gara stessa ed al contesto in cui essa si svolgeva, laddove lo spartitraffico era prevedibile e visibile, tenute altresì in considerazione le condizioni climatiche sfavorevoli, stante la pioggia battente.
Quindi, per il Tribunale la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

Avv. Maria Teresa De Luca

 
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