Per la Cassazione l’integrale deduzione delle spese di gestione delle autovetture aziendali è ammessa solamente se l’attività dell’impresa non può essere esercitata prescindendo dal mezzo di trasporto

Con l’ordinanza n. 31031/2018, la Cassazione si è pronunciata su un contenzioso relativo deducibilità delle spese di una SpA ai fini Irpef, Irpeg e IVA. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso contro la decisione dei Giudici tributari di riconoscere a una alla Società l’integrale deduzione delle spese di gestione delle autovetture aziendali nonché delle spese relative ai transiti autostradali riferite alle medesime vetture.

La Suprema Corte ha ritenuto di accogliere l’impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Gli Ermellini hanno evidenziato come, riguardo all’uso strumentale esclusivo del veicolo aziendale, le regole di deducibilità varino in funzione del tipo di veicolo e dell’uso.

L’integrale deducibilità riguarda solamente il caso in cui l’attività dell’impresa non possa essere esercitata prescindendo dal mezzo di trasporto.

“Se un uso promiscuo è presunto – ma non espressamente previsto – per quei veicoli che, pur essendo strumentali all’attività (generica) d’impresa, non sono indispensabili per l’esercizio della stessa, tale uso promiscuo non è né presunto, né consentito per i veicoli senza i quali l’impresa non possa essere esercitata (c.d. strumentali strictu sensu)”.

Nel caso in esame la CTR aveva ritenuto che le Entrate non potessero contestare la deduzione integrale dei costi. Ciò in quanto non occorre “una diretta correlazione tra gli autoveicoli e le attività tipiche da cui derivano i ricavi tassabili”. In particolare, la Società, per garantire l’espletamento delle proprie attività, necessitava degli automezzi sia per il traporto dei beni che per gli spostamenti del personale. La prova della necessità o dell’uso esclusivo – secondo i Giudici tributari – doveva desumersi “dalla tipologia dei veicoli interessati” e “dalla pacifica natura dell’attività aziendale”.

Secondo la Cassazione, invece, il Giudice a quo non aveva dato atto della sussistenza o meno di idonea prova documentale “circa il suddetto utilizzo del veicolo in relazione all’integrale deducibilità dei costi sostenuti in relazione ai medesimi”. Da qui la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame del caso.

 

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