Quali sono le spese forfettarie sostenute dall’avvocato? Come provarle e soprattutto, come si determina il loro effettivo ammontare quando il giudice nulla dispone al riguardo?

I giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che con tale termine si intende quelle spese, di solito sostenute durante una causa dal difensore, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicché il loro rimborso è dovuto anche senza la prova degli esborsi, secondo una misura predeterminata dalla legge, spettante automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. n. 4209/2010).

La disciplina normativa

Ebbene, il legislatore ha affidato ad una fonte secondaria regolamentare, la disciplina della fissazione della “misura massima” del rimborso delle cd. spese forfettarie.
In particolare, l’art. 2 comma 2 del regolamento recante la determinazione dei parametri pe la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della l. n. 247/2012 stabilisce che “oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”.
Detto testo regolamentare trova la sua fonte nell’art. 13, comma 10 della l. 247/2012 il quale a sua volta, prevede che: “ oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.

Le questioni giuridiche

I problemi che, allora, si pongono sono due: uno si ricollega all’espressione, piuttosto singolare, “di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione” contenuta nel regolamento; l’altra, è connessa al caso in cui in sentenza nulla si disponga riguardo.
Ed in effetti l’espressione citata, non chiarisce ad una prima lettura, la finalità di quella indicazione percentuale, alla cui misura il giudice “di regola” deve attenersi.
Ma per i giudici della Cassazione, sul piano interpretativo la soluzione è unica.
Affermare come “dovuta … una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale della prestazione” significa, da una parte, aver fissato il massimo percentuale del rimborso (appunto il 15%) e, dall’altra, aver stabilito che “di regola” e quindi, anche quando nulla si dica nel provvedimento di liquidazione, spetti tale massimo, derogabile solo in pejius con apposita motivazione.
Quindi, l’affermazione del seguente principio di diritto: “ Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell’art. 13 comma 10 della l. n. 247 del 2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55 del 2014 è titolo per il riconoscimento de rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice”.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
NESSUN COMPENSO ALL’AVVOCATO CHE FA PERDERE IL DIRITTO AL SUO ASSISTITO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui