Collocato tra i reati contro la libertà morale, il delitto di atti persecutori, ha lo scopo «di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l’omicidio»

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La norma, introdotta nel 2009, proponeva sin da subito quale obiettivo primario quello di colmare il vuoto di tutela nei confronti di un fenomeno criminale grave e diffuso, non efficacemente contrastabile con misure bagatellari ed integrato da comportamenti ossessivi, ripetuti ed insistenti (dall’inglese to stalk, etim. inseguire furtivamente la preda, fig. perseguitare, molestare) non ancora tali da perfezionare i più gravi reati contro la vita o l’incolumità personale ma comunque idonei ad alterare l’equilibrio psico-fisico e fondare nella vittima il giustificato timore per la lesione di tali beni.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie normativa in questione è proprio quello dell’integrità psichica individuale, intesa quale diritto della vittima «a vivere in pace, al riparo dei timori ingenerati dalle condotte assillanti del proprio molestatore». Il delitto di atti persecutori infatti, a differenza delle contigue fattispecie di violenza privata, minaccia o molestia — volte a tutelare, rispettivamente, la libertà morale della persona offesa, intesa quale capacità di autodeterminazione individuale, la sua libertà e tranquillità (Cass. pen. rv. 165796/1984; Cass. pen., 7 dicembre 1977, in Cass. pen., 1979, 1133; Cass. pen., 26 aprile 1976, ivi, 1977, 870; Cass. pen., 27 giugno 1975, in Riv. pen., 1976, 432; Cass. pen., 19 giugno 1974, in Giur. pen., 1975, II, 229) ovvero la quiete pubblica e individuale protegge l’integrità psichica e la personalità della vittima.

Come noto, il delitto in questione è reato comune ed evidentemente abituale, integrato da condotte persecutorie reiterate di «minaccia» o «molestia». Con il termine normativo «molestia», diversamente da quanto previsto dall’art. 660 c.p., non sembra essere stata descritta una particolare condotta, bensì «un particolare risultato che deve realizzarsi nella psiche della vittima» (e, dunque, verosimilmente un evento intermedio del fatto tipico, integrato dal turbamento della serenità individuale conseguente alla reiterazione di atti complessivamente considerati molesti, id est fastidiosi, sgradevoli e sgraditi al destinatario), che consiste nell’alterazione fastidiosa ed importuna dell’equilibrio psichico della persona, che può essere prodotta con qualsiasi modalità e tale da implicare la compromissione della sua tranquillità personale e libertà morale.

Per «minaccia», in conformità alla nozione elaborata nell’ambito dell’art. 612 c.p., si intende la «prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà del soggetto attivo», idonea ad ingenerare il turbamento o la riduzione della libertà psichica del soggetto passivo, secondo stilemi tipici del reato di pericolo. In quanto reato abituale, è composto da una pluralità di azioni, che, isolatamente prese, non costituiscono reato. Va precisato, infatti, che «la legge penale non collega alcuna sanzione alla realizzazione di una singola azione. Ma se alla singola azione provvista del proprio evento si susseguono altre azioni provviste di altrettanti eventi, in tal caso reagisce la norma. Tutto ciò vuol dire che la legge richiede qui una pluralità di eventi collegati dall’elemento psicologico, i quali individualmente non hanno carattere criminoso».

E’ stato chiarito, infatti, che «l’evento, nel senso squisitamente giuridico, nel reato abituale interviene nel momento finale e conclusivo, quando, cioè, si sarà costituita quella serie di azioni che si richiede per la integrazione del reato. Ma esso, però, si porge come la risultante dei singoli eventi, come il complesso dei singoli momenti effettuali ». È, dunque, necessario che le singole azioni, siano «collegate, sul piano oggettivo, da un nesso di abitualità e, sul piano soggettivo, da un’unica intenzione criminosa».

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Come si è già avuto modo di evidenziare, le predette condotte tipiche tanto assumono rilievo ai fini del reato di stalking (art. 612-bis) solo in quanto, per effetto della loro ripetuta commissione, abbiano cagionato «un perdurante e grave stato di ansia o di paura» o «un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva» ovvero quando abbiano costretto la vittima «ad alterare le proprie abitudini di vita»  (Cass. pen., Sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895).

Ne consegue allora, che ai fini della configurabilità del reato in parola, le minacce e o le molestie non siano isolate, ma siano piuttosto ripetute nel tempo e, con «persistente frequenza», in considerazione della natura degli specifici atti commessi e del concreto contesto in cui gli stessi sono stati compiuti. Comportamenti intrusivi limitati a pochi giorni — e, dunque, realizzati in unico contesto —, non integrano, perciò, il reato, ravvisandosi proprio nella «serialità» e non già nell’entità delle condotte che la compongono, l’effettiva misura della lesione del bene tutelato.

Pare allora, opportuno citare una recente sentenza della III Sezione Penale della Cassazione, la n.45684 del 14 novembre 2013, ove contrariamente alla ormai diffusa interpretazione «prettamente quantitativa» circa il numero degli episodi penalmente rilevanti ai fini della configurabilità del reato in esame, ha affermato che le condotte idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice possono essere anche soltanto due. In particolare la Suprema Corte ha affermato che «anche due sole condotte in successione tra loro, anche se intervallate nel tempo, bastano ad integrare sotto il profilo temporale il reato per quanto riguarda l’aspetto materiale».

Come accennato, la sentenza in commento, si discosta dalla giurisprudenza di merito che, tutto al contrario, fa leva sul fatto che l’evento incriminato tanto può essere realizzato in quanto esso sia prodotto da atti che presentano un grado di invasività nel quotidiano della vittima, compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponenza. La stessa sentenza ha, inoltre, chiarito che la reciprocità dei comportamenti tra autore e vittima non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.

«Il termine reciprocità –afferma la Corte –  non vale, dunque, ad escludere in radice la possibilità della rilevanza penale delle condotte come persecutorie ex art. 612 bis c.p., occorrendo che venga valutato con maggiore attenzione ed oculatezza, quale conseguenza del comportamento di ciascuno, lo stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, o il suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone a lei vicine o la necessità del mutamento delle abitudini di vita. Deve, in ultima analisi, verificarsi se, nel caso della reciprocità degli atti minacciosi, vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificarne le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura.

Né può dirsi che la reazione della vittima comporti, comunque, l’assenza dell’evento richiesto dalla norma incriminatrice, non potendosi accettare l’idea di una vittima inerme alla merce del suo molestatore ed incapace di reagire. Anzi non è neanche da escludere che una situazione di stress o ansia possa generare reazioni incontrollate della vittima anche nei riguardi del proprio aggressore». Conclude, inoltre, la Suprema Corte che “ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica” (Cass. Pe., V Sez., 10.1.2011 n. 16854, C, Rv. 250158).

In considerazione di tutto quanto sin ora esposto, si conclude evidenziando che la sentenza in commento assume senz’altro importanti risvolti per la ricostruzione del delitto di atti persecutori: su tutti, l’esplicito riconoscimento della sufficienza di un numero esiguo di episodi, riconducibili, nel caso di specie a due singole condotte idonee ad integrare il reato de quo, che riverbera evidentemente sulla stessa atipicità del reato abituale, unitamente al rilevante chiarimento offerto circa il significato dell’elemento fattuale della reciprocità delle condotte  criminose.

Detta pronuncia, tuttavia, nonostante, l’innegabile aspetto di rilievo per l’intento di ricostruire la fattispecie delittuosa, pare non aver soddisfacentemente chiarito alcuni aspetti ermeneutici altrettanto importanti per la ricostruzione della fattispecie medesima; primo tra tutti, l’aspetto dell’accertamento del nesso tra le condotte persecutorie seriali e gli eventi, intermedi e finali, del reato. Nello specifico, non appare convincente l’adesione all’orientamento che affronta in termini meramente quantitativi il problema dell’accertamento del numero minimo di condotte.

Allo stesso modo, non appare condivisibile l’approccio eccessivamente restrittivo dell’accertamento dello stato patologico, ritenendo al contrario, sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima. Soluzione quest’ultima, certamente condivisibile se ci si ferma al solo piano della “politica” criminale, sempre più attenta al grido della società di contrastare, in tale ottica e con la massima efficacia un fenomeno criminoso tanto pericoloso e diffuso quanto quello legato agli atti persecutori.

Avv. Sabrina Caporale

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