“La Cassazione del 10.4.2017 n. 9192 ha stabilito che il legittimario che esercita l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore”.

“A tal fine, l’attore ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione)”.

Per comprendere la massima facciamo una brevissima premessa:    La quota di legittima viene definita in dottrina come «diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa ereditaria», costituita dal patrimonio complessivo netto del “de cuius” (ossia colui della cui eredità si tratta).

La lesione della quota indisponibile può verificarsi sia in caso di successione testamentaria, sia in caso di successione legittima. Può consistere o in una totale esclusione dell’EREDE legittimario dalla successione (pretermissione), ad es., CAIO, padre di due figli, nomina, nel suo testamento, unico erede uno dei due, escludendo l’altro figlio. Oppure, nell’assegnazione ad uno dei due figli di beni aventi un valore inferiore a quello previsto dalla legge (lesione della legittima), ad es., CAIO, padre di un figlio, a cui assegna la quota di un quarto (invece che la metà, come previsto dall’art. 537, comma 1 c.c.), lasciando il resto dei suoi beni ad estranei.

Per riassumere il concetto sopra espresso: alla morte di una persona questi può avere degli eredi legittimi che sono quelli più stretti quali ad Es. la moglie e i figli, ai quali spetta una quota di legittima prevista per Legge, mentre per la restante parte del patrimonio il “de cuius” può disporre liberamente. Il calcolo delle quote della legittima e della disponibile varia a seconda della composizione della compagine familiare, così come l’elenco degli eredi legittimi.

La sentenza in questione pone l’attenzione su quale sia l’onere probatorio che spetta a colui che vuole “impugnare l’eredità”.

Nell’impugnazione dell’eredità rientra l’impugnativa non solo delle disposizioni testamentarie avvenute con il testamento ma anche degli atti di disposizione dei beni avvenute quando lo stesso era in vita.

Chi intende agire per vedere reintegrata la propria quota di legittima dovrà fornire la prova certa e rigorosa della massa ereditaria e della sua iniqua distribuzione. In sostanza l’avvocato che promuove questo tipo di giudizi deve essere preciso e attento nella produzione delle prove documentali da porre all’attenzione del Giudice per vedere accolta la sua domanda giudiziale.

Avv. Paolo Severo Ciabatti

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