Liquidazione del triplo della pensione sociale per un artigiano muratore a motivo di un incidente sul lavoro. Non è automatica

Il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1035/2017 si è espresso sulla liquidazione automatica del triplo della pensione sociale fornendo delle precisazioni importanti.

In caso di incidente con danno patrimoniale da incapacità lavorativa, infatti, non è automatica la liquidazione col criterio del triplo della pensione sociale.

La vicenda

Nel caso di specie di cui si è occupata la sentenza in commento, un artigiano muratore conviene in giudizio un condominio. L’obiettivo è ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivatigli dalla caduta sul piano sottostante.

Tale evento si era verificato in conseguenza del cedimento della copertura in cemento-amianto del tetto. L’uomo vi stava transitando eseguendo dei lavori di pulizia della grondaia e di apposizione di filtri ai discendenti.

Le opere in questione erano state commissionate dall’amministratore.

L’uomo ha quindi invocato la responsabilità del condominio, in via alternativa ai sensi dell’art. 2503 e 2501 c.c., della L. n. 626/1994 e dell’art. 2043 c.c..

Ebbene, il Tribunale di Ancona ha deciso di condannare il Condominio a risarcire il danno non patrimoniale.

Poi, con una ordinanza separata, ha disposto la prosecuzione del giudizio al fine di determinare il danno patrimoniale.

Ciò è avvenuto sul presupposto del necessario accertamento se tra l’amministratore o il condominio e il danneggiato potesse configurarsi l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Dall’istruttoria espletata è emerso che il rapporto intercorso tra l’attore e l’amministratore o il condominio non è qualificabile in termini di subordinazione, ma può tuttavia ritenersi dimostrata la protratta reiterazione di contratti d’opera distinti.

Da questo deriva la possibile reiterazione dei contratti medesimi e la conseguente integrazione reddituale in favore del danneggiato.

Per tale ragione, secondo i giudici di Ancona, si ritiene dimostrata la perdita di chance ai danni dell’attore.

Dimostrato l’an della relativa pretesa, il Tribunale di Ancona ricorre al criterio della liquidazione equitativa.

Quest’ultima deve comunque tenere conto di una prospettiva lavorativa non superiore al tempo occorrente per il compimento di anni 60. Nel caso di specie, in particolare, l’attore era cinquantatreenne al momento del sinistro.

Perché non può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale? A questa domanda ha risposto l’Avv. Maria Teresa De Luca nella sua approfondita analisi su questo argomento.

 

Leggi anche:

DANNO ESTETICO E DANNO PATRIMONIALE DA INCAPACITÀ DI LAVORO E DI GUADAGNO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui