Tutela degli animali, cane ‘pignorato’ e venduto all’asta

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Il caso ha generato polemiche; la legge, infatti, vieta il pignoramento degli animali di compagnia, ma non di quelli da allevamento

L’istituto vendite giudiziarie di Pisa ha battuto all’asta una femmina di barboncino toy di circa 8 anni, dotata di microchip e certificato Enci (Ente nazionale cinofilia italiana). Il cane, che era stato “pignorato” da un allevamento assieme ad altri beni “mobili”, è stato così acquistato per la cifra di 300 euro dalla proprietaria di un’azienda agricola. La vicenda ha suscitato le proteste delle associazioni del territorio che lavorano a difesa degli animali, sollevando un dibattito in relazione alla possibilità che un animale possa finire sulla lista di un pubblico incanto.
La legge n. 221/2015, aggiungendo due nuovi commi all’articolo 514 del codice di procedura civile (cose mobili assolutamente impignorabili), ha infatti vietato la possibilità di pignorare qualsiasi animale tenuto per compagnia e affetto presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali. Il divieto è esteso, inoltre, anche agli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. Nel caso in questione, tuttavia, il pignoramento del cane sarebbe legittimato dalla provenienza dell’animale, cresciuto in un allevamento e dunque da non considerarsi come animale da affezione in quanto detenuto a fini produttivi.
Il caso di Pisa dimostra come nel nostro Paese sia ancora da portare a termine il percorso normativo di adeguamento agli impegni interazionali, in particolare a quanto stabilito dall’articolo 13 del Trattato dell’Unione Europea in base al quale “nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.
In Italia, infatti, il superamento del concetto di animale come “res” e la sua considerazione quale essere senziente non è ancora del tutto avvenuta. Nonostante i numerosi interventi normativi effettuati a tutela degli animali, sia in ambito civilistico che penalistico, la giurisprudenza, consente ancora il sequestro e la confisca dell’animale, come ad esempio in caso arrechi disturbo.
 

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