Un intervento al ginocchio in artroscopia diventa un incubo. Leggiamo la storia, il parere sugli esiti della meniscopatia, gli sviluppi e la soluzione risarcitoria

Il fatto

Il sig. D. F. di anni 50 e di professione parrucchiere, riferisce di essersi sottoposto in data 03.02.2011 ad intervento chirurgico artroscopico per “Condropatia rotula destra” con gonalgia, insorta senza storia di trauma e persistente per oltre due mesi. Nel corso dell’intervento artroscopico veniva eseguita “fresatura, condroabrasione, trapianto osteocondrale con patch collagenico (Biocollagen)”. L’intervento, però, non dava i risultati sperati in quanto, per il persistere di sintomatologia algica e, soprattutto, di una grave rigidità del ginocchio stesso, si rendeva necessario portare nuovamente il paziente al tavolo operatorio in data 21.03.2011, con diagnosi di “Artrofibrosi”. Nel corso di tale intervento si repertava, secondo quanto descritto dall’operatore, “condropatia di 3° grado del compartimento mediale e laterale e di 4° grado del compartimento femoro-rotuleo, sofferenza emorragica nella sede del patch, imponente sinovite reattiva”. Veniva eseguita la procedura di Judet e la sinoviectomia.

Prima consulenza

Quando il paziente si rivolgeva ai nostri medici legali si reperta la grave ipotrofia della muscolatura quadricipitale in particolare del vasto mediale. La flessione attiva avveniva tra 0° e 90°, la flesso-estensione passiva tra 0° e 100° con arresto elastico, ma invincibile. Il movimento di accosciamento risultava impossibile per la limitazione della flessione e per il riferito dolore al carico a ginocchio flesso. Il ginocchio si presentava pastoso. Lamentava altresì dolori persistenti al ginocchio dx con impossibilità a mantenere la stazione eretta prolungata. Lamentava infine la comparsa di dolori anche al ginocchio sinistro. Riferiva infine inoltre insonnia e depressione con moderato ritiro sociale, impossibilità andare in bicicletta, attività che svolgeva quotidianamente come attività ricreativa post-lavoro.


Nostre considerazione medico – legali

Il sig. D. F., a seguito dell’intervento chirurgico di “trapianto con Patch collagenico” mal eseguito e per un altrettanto inadeguato procedimento di artrolisi, ha subito un grave peggioramento dello stato anteriore del ginocchio destro con ripercussione sia sul ginocchio sinistro che sulla cenestesi personale e lavorativa.

Il sig. D. F. presentava una diagnosi pre-operatoria di meniscopatia mediale, accertata dagli esami strumentali (RMN), mostrava alla descrizione del I intervento chirurgico una grave condropatia rotulea che ha appunto richiesto un innesto osteocondrale con la tecnica del patch collagenico.

Nella pratica struttura, il patch collagenico, viene usato per praticare una tasca in corrispondenza della zona condropatica, precedentemente accuratamente preparata, e quindi riempita di condrociti autologhi opportunamente prelevati e coltivati. Detto questo non si riesce a comprendere il tipo di trapianto osteocondrale usato, da dove sia stato prelevato e come sia stato preparato (questo dovrebbe spiegarlo il chirurgo che ha effettuato la procedura e che non ha riportato nulla in cartella struttura).

Inoltre non è spiegabile come il ginocchio si sia rapidissimamente irrigidito tanto da costringere il sig. D. F. a sottoporsi ad ulteriore intervento artroscopico dopo soli 45 giorni, specie se si usano i normali parametri scientifici e della esperienza struttura. Tale precoce, grave e inusuale rigidità articolare può avere le seguenti eziologie:

  • Non è stata effettuata una precoce ed adeguata fisioterapia: negli interventi artroscopici a carico del ginocchio la rigidità articolare ha una bassissima incidenza proprio per la scarsa invasività della tecnica chirurgica che permette peraltro una precocissima rieducazione funzionale;
  • Si è verificato un processo infettivo articolare da contaminazione durante l’intervento: nel caso de quo non risultano però tracce di indagini cliniche e di laboratorio in cartella che invece si sarebbero dovute espletare sia nella fase post-operatoria che, in particolare, durante il II intervento;
  • Una grave reazione da corpo estraneo al patch collagenico: fatto più probabile di tutti. Evidentemente sorge spontanea una domanda: perché è stato usato un patch collagenico quando non si è fatto alcun trapianto di condrociti autologhi coltivati e quale trapianto osteocondrale è stato in realtà usato nel caso specifico?

In relazione al II intervento la descrizione presente nella cartella struttura è assolutamente inadeguata e fuorviante. Infatti, per artrolisi secondaria Judet, si intende una pesante tecnica chirurgica a cielo aperto per curare le gravi rigidità del ginocchio, comunemente post-traumatiche. Essa prevede una grande incisione chirurgica che dal ginocchio può arrivare alla regione prossimale della coscia, in regione laterale; dopo un tempo di artrolisi, si passa a liberare il vasto laterale dalle sue aderenze fino ad arrivare, nei casi necessari, ad interrompere sia il tendine diretto che quello riflesso del retto femorale, dal bacino, onde poter flettere sempre di più il ginocchio.

Comunque, anche se l’artrolisi viene effettuata in artroscopia, nella descrizione del II intervento chirurgico non risulta assolutamente traccia sia del grado di flessione presente prima dell’intervento che di quello raggiunto alla fine del medesimo.

Infine fatto indispensabile è che nei casi di artrolisi artroscopica per correggere la rigidità del ginocchio, è di far seguire all’intervento un periodo di alcuni giorni di intensissima fisioterapia passiva del ginocchio medesimo con l’ausilio indispensabile della analgesia peridurale continua o il blocco farmacologico continuo del nervo femorale. Senza questi accorgimenti, anche dopo un intervento chirurgico ben condotto, un miglioramento della flessione articolare è praticamente impossibile!

Quindi: Un intervento indicato di meniscectomia ben eseguito avrebbe ripristinato la piena funzionalità del ginocchio del periziando, per cui il danno attuale, inteso non solo come limitazione articolare oggi possibile tra 180° e 90°, ma anche come dolore compartimentale che impedisce la prolungata stazione eretta e la deambulazione, va interamente risarcito.


Le nostre richieste

  • Inabilita’ temporanea assoluta: gg. 90 (novanta);
  • Inabilita’ temporanea parziale al 50%: gg. 60 (sessanta);
  • Danno biologico: 25-30%;
  • Sofferenza morale: che non si crede debba essere quantificata in una quota parte del danno biologico ma debba essere personalizzata tenendo conto della lunga Invalidità temporanea e dell’attualità della sofferenze psico-fisiche (si ritiene che non possa venire considerata inferiore al totale del valore economico del danno biologico accertato);
  • Danno alle attività esistenziali: in considerazione della grave incidenza negativa degli esiti permanenti del ginocchio dx sull’ attività hobbystica di ciclista che è stata interrotta e che fungeva da “anti-stress”di fine giornata e del fine settimana;
  • Danno alla cenestesi lavorativa: gli esiti permanenti causano un grave danno alla cenestesi lavorativa del periziando e una riduzione della capacità lavorativa specifica valutabile nella misura del 25% della totale.

Valutazione medico – legali del C.T.U

Diagnosi medico – legale:

Sindrome algodisfunzionale del ginocchio destro; esiti cicatriziali chirurgici.

Considerazioni medico – legali:

Dall’esame della documentazione in atti risulta che:

  • Nel complesso il quadro diagnostico che risultava dal referto della RM del ginocchio destro del 26.01.2011, dall’esame obiettivo (evidenziava più una meniscopatia mediale che una condropatia) e dall’anamnesi (dolore da due mesi) verosimilmente non era tale da porre indicazione all’intervento chirurgico eseguito il 04.02.2011;
  • Non è possibile esprimersi sull’adeguatezza dell’intervento del 04.02.2011 in quanto la descrizione della procedura operatoria è scarsa di informazioni tecniche (condizioni della lesione del paziente, localizzazione e diffusione, dimensioni, profondità e tecnica operatoria utilizzata); inoltre il consenso informato contiene scarse informazioni relativamente all’uso del biocollagen come prodotto off-label: si tratta di una membrana per rigenerazione guidata tissutale, riassorbibile, coadiuvante per la riparazione tissutale; questo fatto già da solo costituisce negligenza dei sanitari nei confronti dell’autodeterminazione del paziente e come tale configura la responsabilità degli stessi operatori.

Dopo l’intervento chirurgico il periziando iniziava a lamentare dolore ed impotenza funzionale con blocco articolare per cui si rivolgeva ad altro sanitario che prescriveva terapia medica e successivo ricovero per intervento chirurgico.

Dall’esame della cartella struttura del II ricovero effettuato dal 21.03.2011 al 23.03.2011 risultava: che il II intervento chirurgico del ginocchio destro si era reso necessario per risolvere il blocco articolare post-operatorio conseguente al I intervento. Pertanto i sanitari che hanno eseguito il I intervento chirurgico sono responsabili dei danni lamentati dal periziando, mentre non risultano inadempimenti da parte dei sanitari che hanno eseguito il II intervento.


Conclusioni del C.T.U

Durante il I ricovero il periziando veniva sottoposto ad intervento di artroscopia ginocchio destro, condroabrasione, toilette e trapianto osteocondrale con patch collagenico” per grave condropatia ginocchio destro. Tuttavia considerando nel complesso il quadro diagnostico che risultava dalla RM del ginocchio destro del 26.01.2011, aggiunta al quadro clinico del periziando (l’esame obiettivo in cartella struttura evidenzia più una meniscopatia mediale che una condropatia) e aggiunta all’anamnesi (dolore da due mesi) verosimilmente lo stesso non era tale da porre indicazione all’intervento chirurgico eseguito il 04.02.2011, mentre si presentava utile l’intervento di meniscectomia del ginocchio destro. Non è possibile esprimersi sull’adeguatezza dell’intervento del 04.02.2011 perchè, anche se i sanitari nella descrizione dell’intervento parlano di una “grave condropatia rotulea”, la descrizione dello stesso intervento è scarsa di informazioni tecniche (condizioni della lesione del paziente, localizzazione e diffusione, dimensioni, profondità e tecnica operatoria utilizzata).

Possiamo affermare invece che:

  • c’era indicazione al II intervento di artrolisi artroscopica resosi necessario per risolvere il blocco articolare post-operatorio del ginocchio destro;
  • l’intervento stesso è stato eseguito secondo le regole della scienza medica ripristinando una buona funzionalità del ginocchio destro in relazione allo stato anteriore dello stesso;

In rapporto causale con l’intervento eseguito in data 04.02.2011 il periziando ebbe a riportare un blocco articolare in seguito al quale si rese necessario l’intervento artroscopico di artrolisi per risolvere il blocco stesso riportando la flesso-estensione ad un range di 180°-80° (range normale pari a 180°-50°). Si ritiene che lo stato patologico preesistente (meniscopatia) non ha influenzato le menomazioni di cui sopra.

Attualmente il periziando lamenta oltre ad una limitazione funzionale del ginocchio destro anche una sintomatologia dolorosa che riferisce essere più grave rispetto allo stato anteriore dei fatti per cui è causa, ma non c’è in atti una documentazione sanitaria attestante eventuali terapie antidolorifiche praticate dal post-intervento a tutt’oggi (terapia antidolorifica per os, iniettiva, intrarticolare, FKT, analgesici maggiori etc) per cui non è possibile quantificare la gravità del dolore stesso, la sensibilità alle terapie, la frequenza etc; a tal proposito non possono esserci di aiuto gli esami strumentali a confronto (RM ginocchio destro del: 26.01.2011, 08.06.2011 e 30.11.2011), perché non sempre ad un determinato quadro nosologico corrisponde un determinato quadro clinico.

  • ITA: giorni 70 (dopo il I intervento il periziando presentò un blocco articolare del ginocchio destro risolto con il II intervento alla cui dimissione si legge “deambula con carico a tolleranza con due bastoni canadesi”);
  • ITP al 50%: giorni 30 ( ha effettuato FKT);
  • Danno biologico: attualmente il periziando presenta una sindrome algodisfunzionale del ginocchio destro consistente in una flesso-estensione compresa tra 180° e 80° ed esiti cicatriziali del ginocchio destro: tale complesso menomativo, in relazione ai riferimenti tabellari indicativi di legge determina un danno biologico del 10% comprensivo del danno cicatriziale;
  • I postumi accertati, consistenti in una sindrome algico-disfunzionale del ginocchio destro, incidono marginalmente sugli aspetti dinamico relazionali e personali del periziando compreso l’uso della bicicletta (che è possibile considerando che dal punto di vista biomeccanico, anche in un ginocchio “normale”, fattori predisponenti individuali e fattori tecnici possono favorire la condropatia femoro-rotulea (strumentalmente rilevata anche nel ginocchio sinistro). L’intervento di meniscectomia destra è generalmente valutato come danno biologico nella misura del 2%; il danno biologico attuale, non comprensivo degli esiti cicatriziali è dell’8%;
  • Tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo, della durata dell’iter clinico, del tipo di terapia effettuata (terapia chirurgica che ha prodotto un blocco articolare del ginocchio destro che ha reso necessario un II intervento chirurgico seguito da riabilitazione), pur tenendo conto di quanto lamentato attualmente dal periziando, in via presuntiva si ritiene che lo stesso abbia presentato durante il periodo della invalidità temporanea una sofferenza soggettiva di intensità lieve, con un perturbamento psicologico che non ha richiesto una terapia farmacologica e/o una psicoterapia e che comunque non ha sconfinato in una vera e propria psicopatologia inquadrabile secondo i canoni ufficiali della psichiatria;
  • Tenuto conto delle condizioni del paziente, delle circostanze di tempo e luogo, della qualifica professionale dei sanitari e delle attrezzature disponibili il caso clinico doveva essere meglio inquadrato dal punto di vista diagnostico e conseguentemente terapeutico;
  • Il quadro clinico del periziando è attualmente stabilizzato e non è suscettibile di miglioramento.

Nostre critiche alle C.T.U

“…Le presenti note si rendono necessarie per l’assoluta confusione effettuata dal CTU sia in merito alle responsabilità dei due chirurghi operatori e della Struttura che a problemi medicolegali e scientifici.

Troppe sono le affermazioni/conclusioni errate che di seguito si vogliano elencare e commentare:

  • Visita Peritale: si segnala la “svista” nella sezione esame obbiettivo relativa all’assenza di ipotrofia della muscolatura quadricipitale della coscia destra: scrive infatti la CTU “non ipotonotrofie coscia e gamba”, mentre risulta ben apprezzabile una differenza perimetrica di circa cm 1.5 della coscia destra rispetto alla sinistra.
    Non riferisce del grave riflesso antalgico in flessione che fa letteralmente sobbalzare il paziente dal lettino e afferma che il paziente può andare in bicicletta negando le affermazioni del periziando. Tale ipotrofia ha una sua grande importanza in quanto dimostra la sofferenza cronica dell’articolazione del ginocchio, in più il trofismo generale della masse muscolari non concorda con il comune trofismo di una popolazione di soggetti sani della stessa età e corporatura del periziando e ciò a motivo dell’assoluta impossibilità lamentata dallo stesso dell’uso della bicicletta come attività ludico-ricreativa. Tale relativa sedentarietà potrà altresì avere riflessi negativi sullo stato di salute generale futura del periziando oltre che determinare, come già adesso avviene, una netta riduzione della cenestesi personale oltre che lavorativa. Oltre quanto suddetto, bisogna far rilevare che durante la raccolta anamnestica il periziando ha affermato di assumere frequentemente FANS per il dolore articolare e di aver fatto FKT, al contrario di ciò che riferisce a pag. 12 del proprio elaborato. Tali manchevolezze denotano una grave negligenza del CTU!
  • Responsabilità della Struttura: il CTU afferma che la struttura non ha alcuna responsabilità nella vicenda del caso de quo. la collega non sembra ricordare il concetto della responsabilità solidale, della responsabilità per fatto degli ausiliari, del fatto che la redazione del foglio di consenso è su carta intestata della Struttura e il direttore sanitario della struttura ne è comunque responsabile;
  • Responsabilità dei chirurghi operatori:

Anche sotto questo profilo la collega non sembra esaustiva nel giudicare le eventuali colpe dei chirurghi:

  • accusa l’operatore del I intervento perché non ha ben informato il paziente sul tipo dell’applicazione off-label e sull’errata indicazione all’intervento praticato in quanto la struttura e la RMN avrebbe dovuto far propendere verso una meniscectomia: quanto affermato non è certo errato, ma non fa comprendere quale sia la motivazione degli esiti infausti di questo intervento;
  • “scioglie” da ogni responsabilità il chirurgo responsabile del II intervento in quanto, a suo dire, il suo operato si era reso necessario per le condizioni cliniche di “blocco articolare” derivato dal I intervento affermando inoltre che tale procedura “ha ripristinato una buona funzionalità del ginocchio” senza spiegare però come mai sia rimasta una tale riduzione di funzionalità.

Tale affermazione per la sola logica medico legale è assurda in quanto equivale a dire che l’esito dell’artrolisi del ginocchio era quello attendibile: ma ciò evidenzia come la collega non conosca la chirurgia ortopedica. Infatti, rifacendosi al II intervento, sembra doveroso evidenziare:

  • la descrizione della procedura effettuata sia molto scarna, anzi decisamente insufficiente, per quanto attiene la parte tecnica infatti scrivere che si è eseguita una “artrolisi con motorizzato” non documenta l’ampiezza della artrolisi stessa e inoltre non è indicato il grado di flessione raggiunto intra-operatoriamente e quanto era prima della procedura. Questo dato è della massima importanza per comprendere se, come scrive la CTU, sia stata ripristinata “una buona funzionalità del ginocchio destro in relazione allo stato anteriore dello stesso”;
  • si pone l’accento sul fatto che la fibrosi è un processo che, se non sostenuto da un fenomeno infettivo, è fenomeno infiammatorio che evolve lentamente, mentre erano passati solo poco più di due mesi tra il I ed il II intervento;
  • Infine l’ “imponente sinovite” avrebbe richiesto l’esecuzione di una sinoviectomia ampia e pressoché totale considerato che era attendibile al tavolo operatorio, ma malgrado ciò, l’operato del chirurgo è aggravato da negligenza in quanto non ha effettuato ricerche cliniche mirate ovvero non ha saputo interpretarle pre-operatoriamente, ovvero ancora il reperto intra-operatorio era diverso da quello descritto: non si ritiene ci siano altre vie d’uscita rispetto a quelle descritte!
  • Infine, era necessaria la rimozione completa della spina irritativa, cioè quel patch collagenico improvvidamente impiantato nel corso del I intervento, che invece non è stata effettuata.

Insomma non si riesce a comprendere come il CTU possa definire intervento fatto a regolare d’arte quando appare evidente:

  • una presa in carico incompleta;
  • un difetto di informazione;
  • un imperito trattamento;
  • un esito post-operatorio inatteso e, per l’appunto, legato all’incompleta artrolisi (diversamente non si potrebbe spiegare la limitazione articolare residuata).

Infine, a riguardo dell’operato del II chirurgo, il CTU dovrebbe spiegare se ritiene che l’informativa data al paziente sia stata adeguata e, in caso affermativo, se lo deduce dal foglio inserito in cartella (che è un foglio precompilato e valido per ogni tipologia di intervento, come quello firmato nel I ricovero!) e soprattutto perché il consenso sia stato “informato” rispetto a quello ottenuto dal chirurgo del I intervento. Questo si ritiene sia un fatto importante da definire in quanto allo scrivente appare una discriminazione essersi soffermati sul consenso inadeguato ottenuto per il I intervento e non su quello ottenuto per il II visto che i modi di intervenire potevano essere diversi da quello proposto ed attuato al sig. D. F.

Danno Biologico Permanente e temporaneo:

  • Il CTU afferma: “ITA giorni 70 (dopo il I intervento del 03.02.2011 il periziando presentò un blocco articolare del ginocchio destro risolto con il II intervento del 21.03.2011 alla cui dimissione si legge “deambula con carico a tolleranza con due bastoni canadesi”); ITP al 50% giorni 30 (ha effettuato FKT)”. Ossia, prima afferma che dagli atti non esiste documentazione dell’effettuazione della FKT oltre che a terapia antidolorifica, e poi concede 30 gg di maggior danno temporaneo per cure FKT e ne riconosce le spese fatte!?!
  • Ancora il CTU afferma: “Attualmente il periziando presenta una sindrome algico-disfunzionale del ginocchio destro consistente in una flesso-estensione compresa tra 180° e 80° ed esiti cicatriziali del ginocchio destro: tale complesso menomativo, in relazione ai riferimenti tabellari indicativi di legge determina un danno biologico del 10% comprensivo del danno cicatriziale”. Insomma sembra di capire che per il CTU una sindrome algodisfunzionale si riferisca ad una limitazione dell’articolarità e all’esito cicatriziale! Facendo però riferimento al contenuto della consulenza della collega si rammenta che affermava che non c’era prova dell’entità della componente algica dei postumi lamentati dal periziando, però afferma che attualmente soffre di una sindrome algodisfunzionale e, ancora più incongruamente, valuta solo gli esiti cicatriziali e limitazione della flessione come da tabelle di legge. Ma la sindrome algica come la valuta? Certo il CTU potrebbe affermare che non è tabellata, ma questo lo direbbe solo un geometra e non un medico legale! Si potrebbe rispondere, eventualmente, che si valuta l’incidenza negativa sulla funzionalità dell’arto inferiore che certamente non è rappresentata solo dall’articolarità ma presenta svariate componenti che si possono riassumere in resistenza, velocità del movimento, potenza (la cui perdita è anche rappresentata dall’ipotonotrofia muscolare che però il CTU si dimentica di evidenziare nell’esame obiettivo). Ossia, la globale funzionalità dell’arto inferiore è ridotta nel sig. D. F. e l’arte del medico valutatore non è certo “pregare” che nelle tabelle di legge si trovi il postumo da valutare perfettamente descritto, ma è quello di valutare, per analogia e proporzionalità, la riduzione della funzionalità del distretto corporeo esaminato!
  • Ma esiste ancora una affermazione non chiara del CTU ossia quella della quantificazione del maggior danno. Ossia “L’intervento di meniscectomia destra è generalmente valutato come danno biologico nella misura del 2%; il danno biologico attuale, non comprensivo degli esiti cicatriziali è dell’8%”. Sembra di comprendere che gli esiti di meniscectomia vanno sempre valutati al 2%, il chè è vero solo se non esiste ripercussione funzionale associata e che comunque il maggior danno è sempre del 10% se si ricomprende il danno cicatriziale. A tale riguardo si chiede al CTU una conferma.
  • Ma altre domande a cui si pretende risposta dal CTU sono le seguenti:
  • Esiste il caso di una riduzione della flessione del ginocchio esente da dolore? In caso di risposta affermativa, quanto va valutata (sempre in termini di danno biologico)?;
  • Esiste, invece, una riduzione della flessione del ginocchio con sindrome algica? In caso di risposta affermativa, quanto va valutata?;
  • Se il dolore può limitare la deambulazione in tutti i suoi aspetti, come va valutata tale incidenza sulla deambulazione?
  • Infine, conferma di ritenere non veritiera l’affermazione che il dolore e la limitazione articolare del ginocchio impediscono al periziando di andare in bicicletta?

Si ritiene che il CTU, rispondendo a tali quesiti, si accorgerà del grave errore di valutazione fatto e della grave imprudenza di certe sue affermazioni!

Valutazione della sofferenza soggettiva e del dolore:
Il CTU conclude a tale riguardo: “Tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo, della durata dell’iter clinico, del tipo di terapia effettuata (terapia chirurgica che ha prodotto un blocco articolare del ginocchio destro che ha reso necessario un secondo intervento chirurgico seguito da riabilitazione), pur tenendo conto di quanto lamentato attualmente dal periziando, in via presuntiva si ritiene che lo stesso abbia presentato durante il periodo della invalidità temporanea una sofferenza soggettiva di intensità lieve, con un perturbamento psicologico che non ha richiesto una terapia farmacologica e/o una psicoterapia e che comunque non ha sconfinato in una vera e propria psicopatologia inquadrabile secondo i canoni ufficiali della psichiatria”.

Tale risposta crea sconforto a chi scrive per i seguenti motivi:

  • la collega probabilmente non ha mai fatto terapia riabilitativa ortopedica, però ”presuntivamente” deduce che la sofferenza sia stata lieve senza adeguata motivazione scientifica;
  • sempre il CTU ritiene che ogni paziente che cambia la qualità di vita (lavorativa e non) non abbia disagi psichici tanto da poter degenerare in patologia e questo perché non esiste in documentazione la certificazione di terapia farmacologica psichiatrica e perché dal colloquio composto da pochissime domande ha avuto l’impressione che il paziente stia bene da un punto di vista psichico!

Prognosi dei postumi:

Il CTU afferma che i postumi del periziando siano stabilizzati, ossia che non sono suscettibili di miglioramenti. La dicitura “stabilizzato” suggerisce a livello subliminare che tale quadro clinico non possa peggiorare, ma tale affermazione è del tutto fuorviante e soprattutto imprecisa, infatti la storia naturale della patologia del sig. D. F. è di lenta ma inarrestabile progressione e la mancata risoluzione con i due interventi eseguiti porterà a netto peggioramento delle condizioni generali e locali del periziando con verosimile necessità di impianto di protesi alle ginocchia nei prossimi anni. Dunque come si potrebbe conciliare con questi presupposti dovendosi accontentare di un maggior danno del 10%, quando un ginocchio protesizzato con i migliori esiti funzionali si aggirano tra il 15 e il 20%?

Risarcimento ottenuto: ancora nessun risarcimento ottenuto in quanto si è proceduto ad incardinare un giudizio sommario per nuova valutazione del danno e della responsabilità del chirurgo del II intervento. Dalla valutazione del CTU, il risarcimento si aggirerebbe intorno a 30mila euro.

Dott. Carmelo Galipò

 

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