Il Giudice di Pace di Modena, con una sentenza del 28.02.2017, ha preso posizione rispetto a una prassi oramai diffusa, benché non commendevole, nel mercato delle polizze Rc-auto.
Ci riferiamo all’inserimento, nel corpo dei voluminosi contratti assicurativi, di talune clausole annegate nel mare magnum di fittissimi codicilli di cui i medesimi contratti (sovente firmati ‘alla cieca’ dal contraente debole) sono costellati. Grazie ad essi, le compagnie di assicurazione gravano il consumatore dell’obbligo di rivolgersi – al fine di ottenere la riparazione dei patiti danni materiali – a un carrozziere convenzionato con la compagnia medesima e di sua esclusiva fiducia; obbligo, invero, assai costoso, a fronte di un beneficio spesso irrisorio per l’automobilista. Insomma, quattro spiccioli di sconto a fronte della previsione contrattuale di una penale da urlo nell’ipotesi in cui il soggetto assicurato non si ricordi di condurre il proprio mezzo dal carrozziere ‘eletto’ dalla compagnia.
In questo senso, il caso affrontato dal Giudice di Pace emiliano è paradigmatico. Infatti, l’attore si era visto scomputare dalla somma complessiva del danno materiale (concordato tra la compagnia e il perito assicurativo in un importo di euro 3.245,00) la bellezza di 649,00 euro a titolo di penale contrattualmente pattuita.
Ebbene, il giudice adito, con la sentenza in commento, ha accolto la domanda disattendendo le tenaci resistenze della assicurazione convenuta. In particolare, egli ha sottolineato come l’azione diretta disciplinata dall’art. 149 del d.lgs. 209/2005 non trae la sua origine dal contratto assicurativo, ma dalla legge. Per contro, il contratto costituisce solo un “presupposto legittimante” del risarcimento.
Ne consegue che – nel momento in cui il danneggiato esperisce l’azione diretta nei confronti della propria compagnia ai sensi e per gli effetti del cosiddetto ‘indennizzo diretto’ – la sua posizione giuridica sostanziale non muta in alcun modo  rispetto a quella di qualsivoglia altro danneggiato da illecito aquiliano.
Ergo, non potranno essere opposte a colui che incardina un’azione civile, giusta le norme dell’art. 149 del nuovo codice delle assicurazioni, le eccezioni come quella supra descritta. Si tratta di una questione di incompatibilità logica e giuridica tra il titolo fatto valere dall’attore e l’eccezione azionata dalla convenuta: il primo riposa sulla nozione e sui requisiti della categoria della responsabilità extracontrattuale, la seconda, invece, sul un titolo ex contractu. Insomma, trattasi di ‘traiettorie’ destinate a non incrociarsi. Ergo, l’assicurazione non potrà avvalersi di questo ‘marchingegno’  per introdurre surrettiziamente nella materia in questione una sorta di franchigia negoziale. Così facendo, andrebbe, inopinatamente e illegittimamente, a conculcare il diritto inviolabile dei danneggiati a ottenere l’integrale risarcimento del pregiudizio subito, con buona pace della garanzie previste dagli articoli 2043 e seguenti del codice  civile prima ancora che dalle norme sulla responsabilità civile automobilistica.
Questa pronuncia va salutata, in definitiva, con estremo favore e conferma con quanta attenzione vadano monitorati i ‘verdetti’ delle giurisdizioni minori. Essi lo meritano, se non altro per l’attenzione che, a loro volta, dimostrano sovente di riservare ai diritti dei privati e dei consumatori nei loro rapporti, spesso  iniquamente sbilanciati, con le grandi lobbies del settore.

Avv. Francesco Carraro

(Foro di Padova)

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