Importanza del petitum nell’atto introduttivo del giudizio

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Responsabilità medica e importanza del petitum nell’atto introduttivo del giudizio (Tribunale Napoli, sez. VIII, 06/07/2023, n.7023).

Il titolare della società edile, imputato per omicidio colposo nel parallelo procedimento penale, chiama in causa i congiunti della vittima ed effettua la terza chiamata nei confronti della Struttura sanitaria e chiede nell’atto:

  • Accertare e dichiarare che la morte del paziente è stata causata in via esclusiva per fatti addebitabili alla convenuta Struttura sanitaria e, per l’effetto, condannare quest’ultima a tenerlo indenne di tutte le somme che egli dovesse essere costretto a pagare a soggetti costituiti parte civile nel processo penale per l’effetto dell’accoglimento dell’azione di risarcimento dei danni (anche nella forma della c.d. provvisionale) in quella sede esercitata;
  • in via gradata, in ipotesi di accertamento di concorrente responsabilità nella causazione della morte del paziente, condannare la Struttura sanitaria alla medesima condizione di cui sopra, a tenerlo indenne per la percentuale di responsabilità che sarà accertata a carico della Struttura.

L’attore assumeva che, a seguito di un incidente di lavoro, il paziente veniva ricoverato presso l’Ospedale dove decedeva, a poca distanza di tempo, il 28 luglio 2013. Secondo la tesi dello stesso, l’unico responsabile della morte del paziente sarebbe la Struttura e chiamava, pertanto, in giudizio la ASL competente chiedendo di essere manlevato in quanto in sede penale era inibita all’imputato la chiamata in causa del terzo responsabile.

Sempre secondo l’attore, la responsabilità della Struttura sanitaria deve conformarsi al principio secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

Il principio di solidarietà

In subordine, chiedeva l’applicazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2055 c.c., poiché non sarebbe necessario che più soggetti concorrano nell’unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l’evento.

In applicazione di tali regole, il Tribunale avrebbe dovuto condannare l’attore e la chiamata Struttura sanitaria, in solido tra loro, al risarcimento del danno nei confronti dei danneggiati, con conseguente graduazione delle colpe tra i coautori dell’illecito e, in difetto di prova, avrebbe dovuto fare applicazione della regola di presunzione del pari concorso di colpa prevista dall’art. 2055 c.c. condannando la Struttura a rivalere (in tutto o in parte) il chiamante delle somme corrisposte agli attori.

La decisione del Tribunale di Napoli

Preliminarmente, il Tribunale dichiara inammissibile la domanda nei confronti dei congiunti del paziente deceduto, in quanto l’attore non formula alcuna domanda, né rassegna conclusioni nei loro confronti.
L’attore non specifica nell’atto introduttivo quale sia l’interesse insito nella chiamata a giudizio dei familiari del deceduto, costituiti parte civile nel giudizio penale pendente dinanzi altro Tribunale.
In quel procedimento, l’attore (in qualità di legale rappresentante della impresa edile), unitamente al direttore dei lavori del cantiere, erano imputati per omicidio colposo e venivano ritenuti colpevoli del reato ascrittogli.

Il petitum ovvero l’oggetto della domanda

Tra gli elementi essenziali della domanda giudiziale è di estrema importanza l’oggetto della domanda, ovverosia il petitum, nonché il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, vale a dire la causa petendi, in altri termini, il diritto che l’attore intende fare valere in giudizio. Nello specifico, l’oggetto della domanda ha due distinti contenuti, il provvedimento giurisdizionale che viene chiesto al Giudice (petitum immediato), e il bene della vita di cui si chiede l’attribuzione (petitum mediato).

Il Tribunale dà seguito al principio di diritto secondo cui “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall’altro, che l’oggetto deve risultare assolutamente incerto; in particolare, quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese; con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni l’approntamento di una precisa linea di difesa)”(Cass. N. 1681/2015).

Nel caso concreto il contenuto dell’atto di citazione, attentamente esaminato, non consente di individuare il petitum.

Ciò posto, egualmente infondata viene considerata la domanda svolta nei confronti della Struttura sanitaria per responsabilità solidale e/o esclusiva.

Ai sensi dell’art. 2055 c.c. la “unicità” del fatto dannoso deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato. La ratio di tale forma di responsabilità non ricorre per “alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito”, ma per rafforzare le garanzie del danneggiato.

L’indagine sulla “unicità del fatto dannoso” ai fini dell’applicabilità della solidarietà di cui si discute, deve riguardare la pluralità di condotte illecite, anche succedutesi nel tempo, e di natura diversa, civilistica – extracontrattuale o contrattuale – o penalistica.

Nel caso di specie l’accertamento di una responsabilità esclusiva o solidale dei sanitari della Struttura convenuta è sfornita di prova, risultando allegata la sola consulenza tecnica disposta dal P.M. nel procedimento penale da cui si evince, oltretutto, l’assoluta assenza di responsabilità nella causazione del decesso, che pertanto, è da imputarsi esclusivamente all’infortunio sul lavoro.

L’attore interamente soccombente viene condannato al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti per oltre 15mila euro.

Avv. Emanuela Foligno

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