La Corte di appello è incorsa in un errore metodologico operando una sorta di automatico riconoscimento del danno morale dopo avere operato la personalizzazione del danno biologico nella misura massima, non supportando tale applicazione con un’idonea motivazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 maggio 2025, n. 13383).
I fatti
Il paziente nel 2002, in seguito a sinistro stradale, era stato ricoverato presso il Reparto di Ortopedia dell’Ospedale Civile di L’Aquila, dove era stato sottoposto a un intervento di riduzione delle fratture scomposte di femore, tibia e perone dell’arto inferiore sinistro, con conseguente impianto di chiodo endomidollare ad espansione.
A due anni circa dall’ intervento chirurgico, nel 2004, veniva sottoposto a un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, all’esito del quale era risultato possibile rimuovere solo parzialmente il chiodo impiantato nel femore, mentre quello della tibia veniva deliberatamente lasciato in sede.
A distanza di quattro anni da questo intervento, il paziente ha cominciato ad accusare forti dolori all’arto inferiore sinistro ed è stato costretto a sottoporsi a continui cicli di terapie antidolorifiche, rilevatesi inefficaci, cosicché si sottoponeva ad esami ematochimici e radiografici. Si sottoponeva, altresì, a terapia cortisonica che, nell’immediatezza della somministrazione sembrava dare buoni risultati, ma che risultava inefficace già a distanza di qualche giorno dalla sospensione. A seguito di ulteriori esami, nel mese di ottobre 2008, al paziente viene diagnosticata “infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna e stafilococco capitis”.
La vicenda giudiziaria
Il paziente chiede il risarcimento da responsabilità medica per complessivi 231.603 euro a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale (danno biologico, danno morale ed esistenziale), causato dalla condotta imperita e negligente dei medici.
Il Tribunale abruzzese, accoglie parzialmente le domande proposte nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale e liquida:
- 1) a titolo di danno non patrimoniale nella misura del 5-6%, nella sua veste biologica permanente, comprensivo di personalizzazione pari al 25%, complessivi Euro 12.176,87 sulla base delle tabelle milanesi.
- 2) a titolo di inabilità temporanea assoluta, inabilità temporanea parziale e a titolo di inabilità parziale al 25%, complessivi 6.960 euro.
- 3) a titolo di danno non patrimoniale, nella sua veste di danno morale, 2.000 euro.
Non riconosceva invece alcuna voce di danno per la perdita della capacità lavorativa specifica, intesa come parte del danno patrimoniale nella sua veste di lucro cessante.
Il ricorso in Appello e il giudizio di Cassazione
Il paziente si rivolge alla Corte di appello che rigetta il gravame e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della ASL, riconosce applicabile, trattandosi di lesioni micro-permanenti, la percentuale di personalizzazione del danno pari al 20%, anziché quella del 25% applicata dal primo Giudice in applicazione delle Tabelle di Milano, in conseguenza della diretta applicabilità al caso concreto dell’art. 139, comma 3, CdA. I giudici di secondo grado evidenziano che tutte le voci liquidate in primo grado sono state valutate con la massima personalizzazione possibile, e che ciò non comporta una liquidazione ulteriore del danno morale, come operata dal primo grado.
Il paziente impugna in Cassazione e sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’identificare il thema decidendum, incorrendo in un caso di infrapetita o, tutt’al più, in un caso di omessa motivazione; ritiene che i Giudici di merito avrebbero dovuto liquidare un danno maggiore qualora avessero applicato correttamente le norme di legge richiamate.
Quanto lamentato viene considerato inammissibile e infondato.
Danno morale e tabelle ex art. 139 CdA
Innanzitutto la interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al Giudice di merito ed è sindacabile ove ridondi in un vizio di nullità processuale.
Ciò pacifico, i Giudici di appello hanno ritenuto infondate tutte le censure dell’appellante principale sul quantum debeatur, anche con riguardo all’ assunta mancata considerazione delle critiche del CTP. Hanno ritenuto fondata, invece, la censura della ASL in merito alla legge regolatrice della fattispecie in esame (artt. 138 e 139 cod. ass.).
Ergo i Giudici di appello non hanno omesso di pronunciarsi sulla domanda di revisione della quantificazione del danno biologico accertato. Il ricorrente, in ogni modo, non ha assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse
Nel caso di cui si discute, il paziente si duole anche del fatto che il danno morale (erroneamente indicato come non autonomamente riconosciuto), non possa essere contenuto nella svolta personalizzazione, sia pure massima, del danno attuale e futuro, in quanto sarebbe collegato alla permanenza di corpi estranei all’interno della gamba sinistra vita natural durante, rammentando che tale voce di risarcimento è la massima espressione della dignità umana desumibile dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art.1 della Carta di Nizza.
L’errore metodologico della Corte di Appello
Invece, i Giudici di appello, dopo avere correttamente escluso che la liquidazione del danno si possa ulteriormente scomporre con il riconoscimento autonomo del danno esistenziale (richiamando Cass. N. 703/2021), in applicazione delle tabelle di cui al CdA per le lesioni micro-permanenti, hanno riconosciuto il danno biologico valutato dal CTU nella sua massima personalizzazione (20%) prevista ex lege, nonché – in via del tutto autonoma – una minima parte di danno morale, pur avendo in premessa dichiarato di aderire al principio per cui la massima personalizzazione del danno è in grado di coprire l’intero danno alla persona, in base al principio per cui la liquidazione del danno alla persona deve essere complessiva, in maniera tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dal nomen iuris.
Il principio applicato è corretto se riferito alle lesioni che fuoriescono dal campo di operatività delle cd micro-permanenti, poiché, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il “quantum” risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l’insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall’aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio.
Danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona
È oramai chiaro e pacifico che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare. Tuttavia al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell’allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Il principio enunciato dalla Corte di merito, in linea generale, si pone nel solco dell’orientamento, ispirato dai diritti fondamentali e universalmente riconosciuti alla persona, secondo cui non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione del danno alla persona compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Tuttavia, come detto, la fattispecie in esame dimostra che la Corte di appello è incorsa in un errore metodologico operando una sorta di automatico riconoscimento del danno morale dopo avere operato la personalizzazione del danno biologico nella misura massima, non supportando tale applicazione con un’idonea motivazione.
L’autonoma riconoscibilità del danno morale e personalizzazione del danno biologico
La Cassazione coglie l’occasione per chiarire anche che il principio dell’autonoma riconoscibilità del danno morale, ravvisabile anche nelle lesioni micro-permanenti regolate dal Codice delle assicurazioni, diversamente da quanto avviene per le lesioni più rilevanti, normalmente non abbia alcuna ragion d’essere quandanche sia stata già operata, in aumento, la massima personalizzazione del danno biologico permanente, e ciò per evitare che si attui una doppia valutazione di una componente del micro-danno (la personalizzazione) che già idealmente racchiude in sé tutti i risvolti aggiuntivi di compromissione morale ed esistenziale che, in alcuni casi, si possono verificare anche con riguardo alle micro-lesioni, come nel caso di specie riconosciuto nella misura massima dai Giudici di merito.
Il “bilanciamento” dei valori da considerare nel risarcire il danno complessivo è già stato operato dal legislatore nell’ammettere una personalizzazione del danno nella misura massima del 20% e, pertanto, una ulteriore automatica considerazione di un differente fattore di incremento del danno non patrimoniale da risarcire non sarebbe coerente con un sistema tutto incentrato sul concetto di unitarietà del danno rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica e di onnicomprensività.
Alla luce di tutto quanto sopra, non vi è stata alcuna violazione di legge da parte della Corte di appello e il ricorso del paziente viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
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