Il Giudice di Pace di Gela ha precisato che nei casi di risarcimento RCA l’eccezione di improponibilità, improcedibilità o inammissibilità della domanda di risarcimento danni per violazione degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dell’art. 4 del D.L. 132/2014, fondata sull’omessa indicazione nella richiesta stragiudiziale di dati, è infondata nel caso in cui la compagnia assicuratrice non abbia richiesto l’integrazione della documentazione al danneggiato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, come contemplato dall’art. 148, comma 5, dello stesso D.Lgs. 209/2005 (Giudice di Pace di Gela, sent. n. 312 del 16/06/2025).
La vicenda
Nel caso de quo, un’auto veniva urtata da un veicolo durante una manovra di retromarcia all’interno del parcheggio di un supermercato.
A bordo dell’automobile, oltre al conducente, era presente un trasportato, il quale, a causa del brusco impatto, riportava alcune lesioni fisiche. Al danneggiato, che dopo l’incidente era stato visitato e sottoposto ad alcuni esami, veniva diagnosticata cervicalgia post-traumatica e frattura delle ossa.
Questi quantificava il danno biologico patito e, dopo un vano tentativo di ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice del mezzo su cui era trasportato, citava in giudizio davanti al Giudice di Pace quest’ultima e il conducente dell’auto.
La società si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare:
- il proprio difetto di legittimazione passiva;
- la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dei fatti;
- l’improponibilità, improcedibilità o inammissibilità della domanda per violazione delle norme in materia di richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno.
Nel merito, oltre alla fondatezza della domanda, la compagnia assicurativa contestava il nesso eziologico tra le lesioni e l’incidente e l’entità del risarcimento richiesto.
Rimaneva, invece, contumace il conducente e proprietario dell’automobile su cui viaggiava l’attore.
Il rigetto delle eccezioni preliminari
Il Giudice di Pace rigettava integralmente le eccezioni preliminari.
Innanzitutto riteneva che l’atto di citazione fosse sufficientemente determinato, in quanto il danneggiato aveva chiaramente domandato il risarcimento RCA del danno ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
Altresì, rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’assicurazione, richiamando la predetta norma, secondo cui il danno subito dal terzo trasportato va risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui il danneggiato era trasportato al momento dell’incidente, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro.
L’obiettivo di detta norma è semplificare e accelerare il processo risarcitorio per il trasportato, che si trova in una posizione di “vittima incolpevole” e non deve farsi carico dell’onere di provare la responsabilità dei conducenti coinvolti.
Il Giudice di Pace respingeva, infine, l’eccezione di improponibilità, improcedibilità e inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 145 e 148 d.Lgs 205/09 e dell’art. 4 del D.L. 132/2024, per omessa indicazione nella richiesta stragiudiziale di risarcimento danni dei dati di cui all’art. 145 del D.Lgs 205/09, quali il certificato di avvenuta guarigione dalla malattia ed il codice fiscale dell’attore, la cui omissione avrebbe impedito alla compagnia di effettuare un’eventuale offerta di risarcimento danni.
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 148 comma 5, nel caso di richiesta incompleta, l’impresa assicuratrice richiede al danneggiato, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento RCA, la necessaria integrazione, e, in tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Nella fattispecie esaminata, all’esame della documentazione allegata al fascicolo di parte della convenuta, non risultava alcuna richiesta di integrazione documentazione diretta all’attore danneggiato.
La conferma del nesso eziologico tra lesioni patite dal trasportato e sinistro
Nel merito, il Giudice accoglieva la domanda dell’attore.
Il GdP disponeva prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, che confermavano la dinamica dell’incidente e la compatibilità delle lesioni subite dal danneggiato con il sinistro.
Le dichiarazioni dei testimoni venivano considerate attendibili e in linea con quanto emergeva dalla documentazione medica prodotta, soprattutto dalla cartella clinica di pronto soccorso, attestante la diagnosi di cervicalgia post-traumatica e la frattura delle ossa nasali.
Anche il consulente tecnico della società assicuratrice accertava la compatibilità delle lesioni riportate dall’attore con l’evento.
Il CTU stabiliva un’inabilità temporanea parziale (al 75% per 20 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per altri 15 giorni), nonché un’invalidità permanente del 4%.
Inoltre, escludeva incidenze sulle attività quotidiane e sull’aspetto estetico, quantificando una sofferenza lieve-media e le spese mediche sostenute.
La liquidazione del danno e la condanna di assicurazione e conducente
Sulla base di tali accertamenti, il Giudice di Pace liquidava il danno complessivo in euro 5.640,60, applicando i criteri di cui all’articolo 139 del D.Lgs. 209/2005, oltre agli interessi legali dalla data dell’incidente fino al soddisfo.
Il conducente dell’auto e la compagnia assicuratrice venivano condannati in solido al pagamento di tale somma, oltre alle spese di lite e alle spese per la CTU.
Avv. Giusy Sgrò





