L’abbagliamento da luce solare lamentato dalla conducente del motociclo non è stato improvviso e vicino al pedone al punto da impedire l’arresto del mezzo (Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 1098/2021 del 04/6/2021 RG 87/2020 REP 2216/2021)

La vicenda trae origine dall’investimento di una donna, che successivamente decedeva, da parte di un motociclo.

Il Tribunale di Bergamo, nel merito, ritiene sussistente un concorso di colpa tra la ragazza deceduta e il motociclo e attribuisce la misura del 10% a quest’ultimo e il 90% di responsabilità al pedone deceduto.

La circostanza, ritenuta dirimente dal Tribunale, riguarda il fatto che la donna non utilizzava le strisce pedonali poste a meno di cento metri dal punto del sinistro, e attraversava la carreggiata da sinistra verso destra.

Non coglie nel segno la tesi del conducente del motoveicolo secondo cui non avrebbe avuto una piena visibilità della strada a causa di abbagliamento da luce solare.

Ciò risulta smentito sia dalla perizia svolta in sede penale, sia dalla conformazione dei luoghi.

L’art. 141 CdS considera la visibilità quale parametro di adeguamento dell’andatura. Al riguardo è pacifico che “l’abbagliamento dei raggi solari non integra un caso fortuito e non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche a interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione, ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità”.

L’abbagliamento lamentato dalla conducente del motociclo non è stato improvviso e vicino al pedone al punto da impedire l’arresto del mezzo.

Anche a voler seguire l’orientamento più rigoroso della giurisprudenza, sottolinea il Giudice, che considera l’abbagliamento una circostanza irrilevante per la configurabilità della colpa, la conducente ha dichiarato di essere stata colpita dai raggi del sole pochi metri dopo il dosso, distante rispetto al luogo dello scontro in misura tale (36 metri) da permetterle di rallentare e arrestare il mezzo.

Oltre a ciò viene anche considerato che il motociclo sopraggiungeva a una velocità non consona.

Difatti, la distanza dal punto d’impatto avrebbe consentito al motociclo, se avesse tenuto una velocità adeguata alle circostanze, di evitare l’urto con la vittima.

La condotta imprudente del pedone, quindi, non esclude quella del conducente del motoveicolo, responsabile nella misura del 10%.

L’andamento del motociclo non era adeguato allo stato dei luoghi, alla visibilità e alle circostanze del caso specifico, tanto da impedire al mezzo di arrestarsi immediatamente al fine di scongiurare l’investimento.

Viene rammentato che “L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.

§§

Della decisione qui a commento lascia un po’ perplessi la grave attribuzione della responsabilità (90%) del pedone.

Pare che il Tribunale non abbia affatto considerato la vicinanza delle strisce pedonali (100 mt), circostanza che in altri precedenti di merito, invece, è risultata dirimente in punto di corresponsabilità.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui