Per la Cassazione la violenza non rientra tra i mezzi di correzione, o di educazione ritenuti leciti dall’ordinamento, ed è priva di alcuna finalità educativa

La vicenda

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la pronunzia di primo grado a carico dell’imputato, per il reato di lesioni personali aggravate ai danni del figlio minore di 9 anni, picchiato sbattendogli la testa a terra, tanto da procuragli lesioni guaribili in giorni 5.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, l’errata qualificazione giuridica del fatto contestato, in luogo della meno grave ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 571 c.p., abuso dei mezzi di correzione o disciplina.

La Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 41039/2019) ha rigettato il ricorso perché inammissibile.

Al riguardo, il ricorrente aveva sostenuto la configurabilità nella fattispecie dell’uso lecito dei mezzi di correzione, che si sarebbe colpevolmente trasformato in un abuso degli stessi.

La moglie aveva, infatti, confermato che egli avrebbe voluto dare soltanto uno schiaffo al figlio per finalità educative, ma si sarebbe poi sbagliato “per rabbia, sferrandogli un pugno”.

Il ricorrente aveva inoltre, denunciato l’omessa valutazione dell’episodicità della condotta, a fronte di un reato che si pone generalmente come abituale.

Ebbene, tale assunto è stato da tempo smentito dalla giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ha affermato il principio secondo cui “il reato di cui all’art. 571 c.p. non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere integrato anche da un unico atto espressivo dell’abuso. D’altra parte è principio attualmente indiscusso che le condotte violente non rientrino in quelle previste dalla lettera dell’art. 571 c.p, negandosi che si possa ricorrere ad alcun tipo di violenza anche nell’ambito di relazioni quali quella genitore-figlio, oppure in ambito scolastico, potendo discorrersi di abuso dei mezzi di correzione solo nei casi di un uso improprio o abnorme di mezzi in sé leciti.

Il reato di abuso dei mezzi di correzione

In proposito la Sesta Sezione Penale della Cassazione (Sentenza n. 9954 del 03/02/2016) ha chiaramente ritenuto integrato il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina nel comportamento dell’insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, compresa l’imposizione di condotte umilianti, ancorché minima ed orientata a scopi educativi.

Ed invero, la nozione di malattia ai fini del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è più ampia di quella di cui al reato di lesione personale, comprendendo ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d’ansia, all’insonnia, dalla depressione, ai disturbi del carattere e del comportamento (Sez. 6, Sentenza n.19850 del 13/04/2016).

In definitiva la motivazione resa dai giudici del merito, secondo i quali la violenza non rientra tra i mezzi di correzione, o di educazione ritenuti leciti dall’ordinamento, ed è priva di alcuna finalità educativa, è stata condivisa dai giudici della Suprema Corte.

Il ricorso è stato perciò rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

La redazione giuridica

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