Escluse difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, il minore non è da considerare invalido civile e, quindi, in possesso dei requisiti sanitari per l’indennità di frequenza (Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Sentenza n. 560/2021 del 23/07/2021 RG n. 1562/2020)

I genitori del beneficiario della prestazione presentano ricorso in opposizione al diniego della sussistenza dei requisiti sanitari del minore, affetto da “Disturbi Specifici di Apprendimento” DSA, finalizzati al riconoscimento della indennità di frequenza di cui alla L. 289/1990.

Preliminarmente il Giudice del Lavoro dà atto degli approdi raggiunti in sede medico -legale, ove il DSA – come anche rilevato dal CTU – “prescinde dall’esistenza di una condizione patologica o da carenze cognitive ed indica piuttosto una categoria diagnostica di disturbi evolutivi, neurologici, relativi all’apprendimento della lettura, della scrittura, della grafia e del calcolo che si manifestano in soggetti con quoziente intellettivo adeguato”.

In altri termini, “il DSA esprime una serie di disturbi che, pur non integrando patologie neurologiche o deficit sensoriali, si collocano in un’area di vulnerabilità che è indipendente dalla volontà del minore e da altre cause esterne e, proprio per questo, giustificano l’adozione da parte del legislatore di una serie di strumenti compensativi di tipo didattico e formativo, nonché di tipo inclusivo tra famiglia, scuola e servizi sanitari”.

Proprio questa è la ratio della Legge 170/2010.

Ed ancora si legge nella CTU “…. in alcuni casi, il DSA a causa della sua rilevante incidenza sulle capacità scolastiche ed extrascolastiche del minore, può assurgere a stato determinante ” difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età ….. secondo la definizione di invalido civile fissata per i soggetti minori dalla L. 118/1971 , che non presuppone di per sé la presenza di situazioni patologiche, essendo pienamente compatibile con mino razioni o difetti in grado di ledere (o diminuire) l’idoneità del soggetto allo svolgimento delle ordinarie attività (lavorative o comuni) ovvero in presenza di disturbi dell’apprendimento di entità tale da causare la suddetta lesione (o diminuzione) . In tale evenienza, il minore – non in quanto semplicemente affetto da DSA, ma perché qualificabile come invalido civile – ha diritto a percepire (anche) l’indennità di frequenza di cui all’art. 1, L. 289/1990”.

Secondo tale norma:

“1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all’assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.

2. La concessione dell’indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi -residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

3. L’indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola ma terna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.

5. L’indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell’assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.

Ai sensi della L. 118/1971, ” … si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età “.

Analogamente, nel caso dei disturbi dell’apprendimento, se la mera difficoltà, o la maggiore fatica del minore nell’espletamento delle quotidiane attività scolastiche o extrascolastiche, non sono idonee a configurare il requisito sanitario per l’indennità di frequenza, si perviene a diverse conclusioni ove sia riscontrabile l’inidoneità a realizzare quelle tipologie di attività caratterizzanti la fascia di età del minore .

La CTU ha accertato “il minore, affetto da disturbo specifico dell’apprendimento di grado lieve in QI nella norma, presenta una mera disabilità dell’apprendimento di origine neurologica da non poter essere messa in relazione a minorazioni congenite o acquisite ovvero ad insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali …….. il minore – non avendo difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età – non è da considerare invalido civile e, quindi, in possesso dei requisiti sanitari per eccedere all’indennità di frequenza”.

Per tali ragioni il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il Giudice, tenuto conto della relativa novità della questione di diritto oggetto di causa e dell’assenza di consolidati orientamenti interpretativi emersi in giurisprudenza, ravvisa gravi ed eccezionali ragioni che giustificano ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. l’integrale compensazione delle spese di lite.

Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico dell’INPS.

Avv. Emanuela Foligno

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