Spetta all’Inps la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio economici connessi all’indennità di accompagnamento

Con l’ordinanza n. 19904/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dell’Inps contro la sentenza con cui il Tribunale, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo obbligatorio), all’esito della ctu, aveva condannato l’Istituto alla corresponsione in favore di una donna dell’ indennità di accompagnamento e della pensione per ciechi parziali. L’inps ricorreva per cassazione denunciando violazione di legge per aver il tribunale erroneamente riconosciuto il diritto alla prestazione.

La Cassazione, nell’esaminare il caso ha chiarito che “nelle controversie in materia dì invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della I. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.

L’orientamento richiamato delinea i limiti del procedimento in questione ed i poteri del giudice, diretti all’accertamento del solo requisito sanitario.

La scelta del legislatore ha infatti finalizzato il nuovo procedimento all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni medico-legali, lasciando all’Inps la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta.

Da li la decisione di accogliere le doglianze dell’Inps e cassare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato la ricorrente meritevole della prestazione. “Chiarito il limite dell’accertamento reso dal giudice nel procedimento in questione – hanno specificato dal Palazzaccio –  deve darsi atto che comunque la finalità di quest’ultimo era stata realizzata e conseguito positivamente l’oggetto della domanda originaria allorchè l’indagine peritale aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione indicata dalla parte ricorrente”.

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