Accordo sul compenso dell’avvocato e recesso anticipato dei clienti

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recesso anticipato

Viene riconosciuto il diritto dei professionisti a ricevere il 15% di quanto liquidato agli ex clienti in virtù della clausola di recesso anticipato inserito nell’accordo sul compenso (Tribunale di Latina, Sez. I, Ordinanza n. 4938/2021 del 18 ottobre 2021 –RG 1744/2021)

Con ricorso ex art. 702 bis cpc gli Avvocati citano a giudizio i clienti assistiti in una controversia di responsabilità sanitaria nei confronti dell’Istituto Ortopedico, decisa dal Tribunale di Velletri.

Deducono di avere assistito i clienti prima nella fase di Mediazione obbligatoria, e poi in giudizio fino all’espletamento della CTU Medico-Legale, cui seguiva la revoca del mandato da parte degli assistiti.

Il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda con sentenza 166/2021.

I ricorrenti, in particolare, deducono di avere anticipato spese per euro 14.884,94 e di avere maturato compensi per complessivi euro 217.400,25, in forza della convenzione di incarico sottoscritta tra le parti.

I convenuti contestano la sussistenza del credito e deducono che la convenzione fossa stata originariamente sottoscritta anche nell’interesse della figlia minore poi deceduta e che, pertanto, sarebbero sopravvenuti danni differenti.

Il Tribunale preliminarmente evidenzia la validità del patto di quota lite essendo la convenzione oggetto di causa anteriore all’entrata in vigore della L. 247/2012.

Ed ancora, non viene ritenuto che per effetto della morte della bambina –a causa dell’errore sanitario- , l’accordo risulti caducato, in quanto ai sensi dell’art. 1726 c.c. se il mandato è conferito da più persone con un unico atto e per un affare comune, la evoca non ha effetto se non eseguita da tutti i mandanti.

Non coglie nel segno, inoltre, la circostanza di sopravvenuti danni differenti rispetto all’atto introduttivo iniziale del giudizio di merito, predisposto dai ricorrenti.

Difatti, risultano del tutto coincidenti i pregiudizi oggetto dell’incarico professionale conferito ai ricorrenti e quelli a ristoro dei quali è stato introdotto il giudizio risarcitorio.

Passando al vaglio l’accordo sul compenso sottoscritto tra le parti, il Tribunale evidenzia che la clausola disciplinante il recesso anticipato del cliente a fronte di un compenso determinato nel 15%, non ha natura vessatoria.

Tale clausola è funzionale alla determinazione economica dei compensi per l’attività espletata fino alla revoca e funge da criterio di liquidazione dei compensi; inoltre fa riferimento alla revoca del mandato prima della conclusione dell’incarico, e non a prescindere dall’avvio dell’attività.

E’ pacifico, sottolinea il Tribunale, che l’accordo sul compenso sia stato frutto di trattativa individuale essendo presente la pattuizione che in ipotesi di mancato conseguimento del risarcimento, nessun compenso fosse dovuto ai professionisti.

Tuttavia, l’accordo non prevede la debenza delle spese a prescindere dall’esigibilità dei compensi.

Ergo, le somme dovute in ipotesi di conseguimento del risarcimento, devono ritenersi forfettariamente determinate per tutte le eventuali voci.

Sulle somme anticipate dagli Avvocati, il Tribunale rileva che dall’interpretazione complessiva dell’accordo, non sorge uno specifico diritto alla restituzione delle somme anticipate, e dunque “l’onorario” assorbe ogni eventuale debenza.

Pertanto, viene riconosciuto in favore dei ricorrenti la somma complessiva di euro 167.177,43 (oneri, accessori e spese vive incluse), pari al 15% della somma liquidata a titolo risarcitorio agli ex clienti con la sentenza del Tribunale di Velletri .

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in euro 3.980,00, oltre accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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