L’accredito figurativo dei contributi a soggetti invalidi è attribuito con una finalità di agevolazione dell’accesso alla pensione per ragioni di tutela della salute di soggetti deboli (Tribunale di Perugia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 98/2021 del 30/03/2021 – RG n. 877/2020)
Con ricorso del 30.9.2019 il beneficiario della prestazione instaura procedimento per ATP onde vedere accertato il possesso dei requisiti sanitari di invalidità civile superiore al 74% necessari al riconoscimento del diritto all’accredito figurativo dei contributi ai sensi dell’art. 80 della legge n. 388/2000, contestando il differente giudizio (invalidità civile al 70%) che era stato espresso dalla Commissione Inps.
Si costituiva in giudizio l’Inps eccependo l’inammissibilità del ricorso per ATP per estraneità della domanda rispetto all’ambito contemplato dalla fattispecie dell’art. 445 bis c.p.c. nonché per difetto di presentazione della preventiva domanda amministrativa e, nel merito, ha difeso la correttezza delle conclusioni raggiunte in sede amministrativa in ordine all’insussistenza del grado di invalidità preteso.
All’esito della prima fase, il CTU reputava il ricorrente invalido nella misura del 75% ed a partire dalla domanda amministrativa del 21.2.2019 e le sue conclusioni venivano condivise dai CTP di ambedue le parti.
Successivamente l’Inps depositava atto di contestazione ex art. 445 bis, 6° comma, c.p.c. al solo fine di ribadire le eccezioni preliminari di inammissibilità, ma senza formulare alcun rilievo sul giudizio medico-legale espresso dal perito.
In particolare l’Inps chiede al Tribunale di dichiarare inammissibile il ricorso per inapplicabilità dell’art. 445 bis c.p.c. e, in via gradata, per carenza di interesse di agire, richiamando un recente pronunciamento della S.C. che ha statuito che il beneficio dell’accredito figurativo dei contributi per gli invalidi civili in misura superiore al 74% potrebbe essere chiesto solo al momento di avanzare domanda di collocamento in quiescenza.
Preliminarmente il Tribunale evidenzia che il lavoratore ha contestato il verbale sanitario Inps del 3.4.2019 che lo riconosceva invalido “con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 70%” con ricorso per ATP obbligatorio depositato il 30.9.2019 a fronte di comunicazione pacificamente avvenuta il 15.4.201.
Risulta, dunque rispettato il termine semestrale per l’impugnativa in questione.
Ciò posto, l’Inps contesta che la domanda oggetto di causa possa essere trattata attraverso la procedura prescritta dall’art. 445 bis c.p.c. e che sussista l’interesse ad agire, mentre è stata abbandonata l’eccezione di carenza di presentazione di domanda amministrativa sollevata nella prima fase.
Ebbene, la norma richiamata prevede che nelle controversie in materia di invalidità civile , cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di ATP per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis c.p.c., in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6 -bis, del decreto -legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195.
L’espletamento dell’ATP, dunque, costituisce condizione di procedibilità della domanda e l’incardinamento della procedura interrompe la prescrizione.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione.
Ciò posto, l’ATP obbligatorio deve essere esperito “… nelle controversie in materia di invalidità civile …” che siano funzionali ad accertare un diritto e cioè in ogni caso in cui l’esistenza di un determinato grado di invalidità civile sia contemplato dalla legge quale presupposto costitutivo di un diritto soggettivo.
Orbene, il beneficiario ha chiesto l’accertamento delle condizioni sanitarie indispensabili ad ottenere l’accredito della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80 , terzo comma, della legge n. 388/2000.
In altri termini, il diritto invocato dal beneficiario è quello di conseguire un accredito contributivo figurativo al fine di accedere anticipatamente alla pensione accrescendo la propria anzianità contributiva di due mesi per ogni anno solare di servizio prestato, allegando di possedere uno dei requisiti sanitari alternativi che la legge prevede, tra cui invalidità civile di grado superiore al 74%.
Conseguentemente, la sussistenza di uno stato di invalidità civile in misura superiore al 74% è presupposto sanitario sufficiente, unitamente al requisito consistente in una relazione lavorativa in essere nel periodo di interesse, ad ottenere l’accredito figurativo.
L’Inps sostiene, invece, che l’ATP sia da applicarsi soltanto ai casi di benefici economici attribuiti in favore di invalidi civili e non in altre materie come quella pensionistica.
Tale interpretazione non può essere condivisa, poiché del tutto contraria alla normativa, sia sotto il profilo della ratio juris, sia sotto il profilo letterale delle norme medesime.
Chiarito ciò, il Tribunale, pur non ignorando che la Suprema Corte con la sentenza n. 9877/2019 ha statuito che l’accredito della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80 della legge n. 388/2000, essendo collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia può essere riconosciuto solo in sede di domanda di pensione, ritiene di discostarsi.
L’accredito figurativo dei contributi a soggetti invalidi è attribuito con una finalità di agevolazione dell’accesso alla pensione per ragioni di tutela della salute di soggetti deboli.
Ritenere, che gli interessati possano chiedere di accertare lo stato di invalidità solo in sede di domanda di pensione conduce ad un esito che appare irrazionale; infatti, secondo il Giudice, “l’assicurato, seguendo questo percorso, sarebbe abilitato a domandare l’accredito che abbrevia i tempi del suo accesso alla pensione solo quando ha già maturato i requisiti ordinari di vecchiaia o di anzianità e la contribuzione figurativa non gli è più di alcuna utilità, oppure sarebbe costretto a presentare una domanda prematura al solo fine di vedersela rigettare per proporre, contestualmente, un’ azione in giudizio per l’accredito figurativo dei contributi e ciò senza voler considerare il rischio pratico di rendere impossibile un accertamento di un grado di invalidità effettuato retroattivamente a distanza di un lungo arco temporale.”
In tal senso risulta allineata anche la Suprema Corte, nell’ordinanza interlocutoria n. 2775/18, con la quale la sez. VI -lavoro della Corte di Cassazione ha disposto la trattazione in pubblica udienza (ma il procedimento non risulta allo stato definito) di un caso analogo, osservando che: “il motivo sottende la questione della configurabilità nei casi di esclusiva funzionalità di un beneficio contributivo al conseguimento e/o alla misura del diritto a pensione di un autonomo diritto avente ad oggetto la posizione assicurativa, tale da sostanziare l’interesse alla relativa azione di accertamento o — piuttosto — di una fattispecie di fatto, frazionaria rispetto al diritto a pensione, non autonomamente accertabile in giudizio; questa Corte si è ormai attestata nel primo senso in merito al beneficio della supervalutazione contributiva derivante dalla esposizione ad amianto — ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 — configurato come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (ex plurimis, Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2015, n. 2351) ….. non consta una chiara enunciazione di principio in relazione alla contribuzione figurativa di cui al predetto articolo 80 legge 388/2000…. Inoltre nell’arresto di Cassazione, sez. VI 5.5.2016 nr. 9013 si è ritenuta inammissibile la domanda giudiziaria ex articolo 80 citato, accogliendo il ricorso dell’INPS, con il quale si rappresentava che l’originaria ricorrente aveva chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della propria condizione di invalidità ai fini dell’attribuzione dell’accredito figurativo ex L. n. 388 del 2000 ma non aveva presentato una domanda avente ad oggetto l’accertamento del diritto a tale beneficio”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che il ricorso finalizzato all’accertamento dei presupposti sanitari per l’accredito della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80 della legge n. 388/2000 sia stato correttamente radicato ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. e che l’azione è corroborata dall’interesse attuale e concreto ad accertare il diritto a conseguire una pensione anticipata rispetto ai tempi ordinari in considerazione dello stato di invalidità.
Sulla scorta dell’accertata misura di invalidità nella misura del 75% da parte della CTU, il beneficiario viene dichiarato invalido in tale misura a far data dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Considerate le incertezze giurisprudenziali sulla materia le spese di lite vengono compensate per 1/3, con condanna per i residui 2/3 in capo all’Inps.
L’Inps, inoltre, viene condannato al pagamento integrale delle spese di CTU.
In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge il ricorso dell’Inps e dichiara che il beneficiario è invalido civile nella misura del 75% a decorrere dal 21.2.2019 e che possiede i requisiti sanitari utili all’accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 80 della legge n. 388 /2000.
Avv. Emanuela Foligno
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