Per tutto il 2012 era autorizzato il superamento di arsenico nell’acqua dei 10 µg/l, sino alla soglia massima dei 20 µg/l

In ogni caso, per il periodo relativo al 2010, il cittadino avrebbe dovuto provare il superamento di tale tasso soglia, stabilito in via derogatoria e temporanea, mentre al contrario non aveva, in alcun modo assolto, a tale onere probatorio”.

Cosi il Tribunale di Roma (Seconda Sezione Civile, n. 14780/2019) ha riformato la sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace di Viterbo che, in accoglimento della domanda proposta dall’attore aveva condannato l’amministrazione (odierna appellante) al pagamento della somma di 250,00 euro a titolo di risarcimento dei danni per la mancata attuazione, da parte dello stato italiano, della Direttiva 98/83/CE del 3.11.1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, con cui il Consiglio dell’Unione Europea aveva stabilito il valore limite di 10 µg/l per l’arsenico.

A proporre impugnazione contro la citata sentenza, è stata proprio la Presidenza del Consiglio dei Ministri che al contrario, ha evidenziato come lo Stato italiano non avesse disatteso alcun precetto comunitario e al tempo stesso, ha rilevato la violazione della normativa comunitaria e delle norme processuali sull’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’attore, chiedendo di ottenere, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda.

Ebbene, il Tribunale di Roma ha ritenuto l’appello fondato nel merito.

La direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, prevede per l’arsenico il valore limite di 10 µg/l.

La direttiva è stata recepita nell’ordinamento interno dal d.lgs. n. 31 del 2001 che ha ribadito l’indicato valore massimo di arsenico.

L’art. 9, in particolare, consente agli Stati membri di stabilire delle deroghe ai valori di parametro ivi fissati, per un periodo non superiore a tre anni.

Le deroghe sono al massimo due, salva la possibilità, in casi eccezionali, di richiederne alla Commissione una terza, sempre per un triennio.

Il Governo italiano – ha aggiunto il Tribunale di Roma – ha attivato due deroghe, per i periodi dal 2004 al 2006 e dal 2007 al 2009. Ha poi, richiesto alla Commissione europea un terzo periodo di proroga, invocando l’applicazione del tasso soglia di 50 µg/l.

Ebbene, la Commissione, con la decisione del 28 ottobre 2010, n. 7605, non ha concesso deroghe per valori superiori a 20 µg/l (e quindi, non ha autorizzato i 50 µg/l richiesti).

Tuttavia, con la successiva decisione del 22 marzo 2011, n. 2014 ha autorizzato la deroga temporanea, fino al 31.12.2012, per i valori non superiori a 20 µg/l.

In altre parole, la commissione europea, dopo aver negato, con la decisione del 2010, la richiesta proroga fino a 50 µg/l, l’ha autorizzata fino alla soglia intermedia di 20 µg/l e, nel 2011 ha confermato la precedente deroga temporanea per valori di arsenico fino a 20 µg/l.

Per cui fino al 31.12.2012 era autorizzato il superamento dei 10 µg/l sino alla soglia massima dei 20 µg/l.

Era perciò evidente che la sentenza impugnata avesse violato la normativa comunitaria. In ogni caso, – ha aggiunto l’adito giudicante – per il periodo relativo al 2010 l’attore avrebbe dovuto provare il superamento dell’indicato tasso soglia, stabilito in via derogatoria e temporanea, mentre al contrario non aveva in alcun modo assolto a tale onere probatorio.

Cosicché l’appello dell’amministrazione è stato accolto e, per l’effetto, rigettata la domanda proposta dall’originario ricorrente.

La redazione giuridica

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