Dalla CTU non emergono elementi in base ai quali ritenere la certa sussistenza di una eziologia professionale in relazione all’adenocarcinoma polmonare contratto dal ricorrente (Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Lavoro, Sentenza n. 132/2021 del 28/05/2021 RG n. 326/2018)
Il ricorrente conviene in giudizio l’Inail esponendo: di essere in pensione e di avere lavorato dal 1959 al 1996 quale dipendente delle Ferrovie dello Stato come manovale in officina di assistenza ai meccanici durante le manutenzioni correnti e cicliche (dal 1959 al 1965), come fuochista sui treni a vapore (dal 1965 al 1968) aiuto macchinista prima e macchinista poi fino al pensionamento; di essere stato esposto in tutti i periodi di lavoro ad elevate concentrazioni di fibre di amianto, normalmente presenti nei treni di allora in tutte le parti soggette a riscaldamento e frizione e come isolante; che nel dicembre del 2015 gli veniva diagnosticato un adenocarcinoma polmonare, patologia neoplastica per cui fu sottoposto intervento chirurgico di lobectomia; di avere presentato in data 05.05.16 all’Inail denuncia di malattia professionale per “esiti di lobectomia polmonare inferiore dx per carcinoma polmonare professionale”; che tale domanda veniva però respinta dall’Istituto che non riconosceva l’eziologia professionale.
Chiede, quindi, l’accertamento della patologia professionale indicata con danno permanente nella misura del 20%, con relativo diritto alle prestazioni previste dal Dlg 38/00.
Si costituisce in giudizio l’Istituto deducendo l’infondatezza della domanda e la causa viene istruita mediante prove testimoniali e CTU Medico-Legale.
In primo luogo il Tribunale dà atto che è del tutto superata la linea di confine che separa l’ambiente di lavoro dall’ambiente esterno.
Difatti, vi sono specifici fattori di rischio che, estranei all’ambito lavorativo, possono causare autonomamente, ovvero concorrere nelle genesi dell’affezione; a maggior ragione qualora si tratti di patologie a genesi multifattoriale e notoriamente rapportabili ad una variegata concorrenza di fattori potenzialmente idonei ad inserirsi nell’evolutività dell’affezione, considerando peraltro che il ricorrente è stato per oltre vent’anni un accanito fumatore.
Al riguardo viene ribadito che “Le patologie possono qualificarsi come malattie professionali solo quando l’espletamento dell’attività lavorativa ne sia stata causa, ovvero concausa efficiente e determinante e dunque i fatti del servizio devono avere un significato patogeno ben chiaro e determinante, anche se non agiscono da soli ma con l’ausilio di altri fattori. In altri termini se esistono “più cause” quella connessa al lavoro deve essere efficiente e determinante, vale a dire dotata di un ruolo patogeno significativo ed identificabile”.
Dalla CTU espletata non emergono elementi certi in base ai quali ritenere la certa sussistenza di una eziologia professionale in relazione alla patologia contratta dal ricorrente.
Il CTU ha osservato: “laddove fosse possibile stabilire l’avvenuta esposizione all’amianto nel corso dell’attività lavorativa, circostanza che sulla base della documentazione esaminata è verosimile, potrebbe ammettersi un rapporto di concausalità tra la predetta esposizione alla sostanza cancerogena e lo sviluppo della patologia neoplastica.”
La certezza dell’esposizione da parte del ricorrente all’amianto non è emersa dall’istruttoria espletata, né dalle prove testimoniali.
Le deposizioni testimoniali risultano generiche e vaghe, e le perplessità che rimangono non possono essere superate da una CTU ambientale in quanto i mezzi ove prestava servizio il lavoratore come fuochista o manovale sono del tutto dismessi e non più reperibili.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
In conclusione, il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del lavoro, rigetta il ricorso; pone a carico del ricorrente le spese del giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori; pone a carico dell’Istituto in via definitiva la spese di CTU Medico-Legale.
Avv. Emanuela Foligno
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