A pesare sulla dichiarazione dell’adottabilità dei minori anche la azioni violente del padre. Respinto il ricorso dei genitori

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14914/2020, si è pronunciata sul ricorso presentato dai genitori di tre minori contro la decisione dei Giudici del merito di dichiarare lo stato di adottabilità dei figli, il loro collocamento in casa famiglia e l’individuazione di una coppia per il loro collocamento provvisorio. La Corte di appello, in particolare, aveva evidenziato uno stato di abbandono non recuperabile.

Padre e madre impugnavano la sentenza della Corte territoriale lamentando che il Giudice di secondo grado non avrebbe interpretato correttamente la normativa che privilegia la crescita del minore nella propria famiglia di origine e non avrebbe operato una valutazione approfondita della mancanza di genitorialità, non tenendo conto della relazione redatta dagli assistenti sociali del Comune.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il motivo infondato.

Nella specie, secondo la Cassazione, il Collegio distrettuale, all’esito di un esaustivo, lineare ed articolato percorso motivazionale, nel quale, avvalendosi delle risultanze delle numerose relazioni ed escussioni delle persone coinvolte, aveva proceduto ad un’accurata valutazione della personalità dei genitori, oltre che delle attuali condizioni dei tre figli e, dopo avere messo in evidenza le modalità di azioni violente del padre e il comportamento altamente trascurante della madre, era giunta alla conclusione che sussistevano tutti i presupposti per confermare lo stato di adottabilità, tenuto conto anche “della riscontrata mancante capacità di apprendimento dall’esperienza e di un modello di accudimento superficiale, soprattutto nella comprensione delle emozioni e nel rispondere ai bisogni di base dei bambini, con la conseguente impossibilità dei genitori di proporsi ai figli come guida e figura sicura che possa accompagnarla nelle complesse tappe evolutive di sviluppo”.

Dal Palazzaccio hanno inoltre specificato che la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. Ne consegue che lo stato di adattabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico.

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