Confermata la dichiarazione di adottabilità del minore a fronte del ricorso di madre e nonna che lo avevano lasciato in tenerissima età con il padre

Il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità perfino quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza n. 19825/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato dalla madre e dalla nonna di un minore contro la dichiarazione da parte del Tribunale per i minorenni dello stato di adottabilità dello stesso.

I Giudici del merito, nello specifico, avevano evidenziato lo stato di abbandono del minore, il quale era stato lasciato dalla madre e dai propri familiari in tenerissima età, dapprima, con il padre, pur descritto come maltrattante e violento, mai attivandosi per segnalare la condizione di grave degrado in cui lo stesso minore si trovava, e, successivamente, alle istituzioni di pubblica assistenza, non attivandosi per cercarlo e riaverlo, pur avendo risorse e strumenti personali familiari ed economici che avrebbero potuto assicurare facilmente esiti positivi di una ricerca.

La Suprema Corte, nel respingere l’impugnazione delle due donne, ha evidenziato come la Corte d’appello avesse accertato, con ampia indagine in fatto, trasfusa nella motivazione, che la madre e la nonna erano state totalmente assenti per sei anni dalla vita del minore, non ne avevano mai chiesto notizie e non si erano attivate per cercarlo, in sostanza non avevano mai instaurato una effettiva relazione affettiva con il medesimo, pervenendo alla motivata conclusione della superfluità di un accertamento peritale sulla concreta capacità genitoriale della madre, incompatibile con le esigenze del minore -attualmente sereno nella casa famiglia – di essere accudito ed allevato in una famiglia.

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