Anacronistica la differenza di età imposta dalla legge per un atto quale l’adozione del maggiorenne che oggi ha solo valenze affettive

Nella sentenza n. 7667/2020 la Suprema Corte ha chiarito quali siano i criteri affinché possa essere consentita l’adozione del maggiorenne.

Il caso di specie riguarda la richiesta da parte di un uomo che adiva prima il Tribunale di Modena e poi la Corte d’appello di Bologna per ottenere la possibilità di adottare la figlia della sua compagna convivente, che aveva seguito e cresciuto sin dall’età di dodici anni come un padre, essendo la ragazza rimasta orfana di padre a soli sei anni.

Il Tribunale e la Corte territoriale emiliani rigettavano la domanda sulla base del mancato rispetto del requisito della differenza di età minima fra adottante e adottato.

La Suprema Corte adita dal ricorrente, affrontava l’eccezione di incostituzionalità della norma che prevede almeno 18 anni di differenza fra adottante e dottato, citando la Corte Costituzionale, che già in passato si era espressa sul punto affermando che: “L’adozione di maggiorenni si caratterizza in modo diverso. Non implica necessariamente l’instaurarsi o il permanere della convivenza familiare e non determina la soggezione alla potestà del genitore adottivo che non assume l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato” .

Il ricorrente aveva una differenza di età con l’adottanda di 17 anni e 4 mesi. La Corte di Cassazione ha rilevato che, avendo la donna ormai raggiunto i 36 anni, ed essendo stato, il nucleo familiare, stabile per oltre 20 anni, un eccessivo rigore circa i 18 anni di differenza tra adottante e adottato sarebbe stato eccessivamente penalizzante.

Ritenuto inoltre che l’istituto dell’adozione di maggiorenni ha perso l’originario scopo di assicurare la discendenza ai vari casati, assumendo un valore squisitamente affettivo, e che un divieto del genere sarebbe una indebita intromissione dello Stato all’interno della vita privata e familiare, contrario ai principi dell’atr.8 CEDU, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla corte d’appello di Bologna.

                                                                       Avv. Claudia Poscia  

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