La Corte di Cassazione (sentenza n. 17100/2019) ha affermato che l’adozione non legittimante è consentita alle persone singole ed alle coppie di fatto nei limiti di età indicati e sempre che sussistano le condizioni e dei requisiti imposti dalla legge
La vicenda
I ricorrenti lamentavano che la corte d’appello avesse dato in adozione ad una donna di sessantadue anni, un bambino portatore di handicap (tetraparesi spastica) di otto anni (con una differenza di età, quindi, ben superiore a quella massima di quarantacinque anni, prevista dall’art. 6 della legge n. 184 del 1983), sebbene si trattasse di una donna single, e benché i genitori non avessero dato il loro consenso all’adozione.
In particolare, a detta dei ricorrenti, la corte d’appello non aveva minimamente considerato la sussistenza di un possibile danno grave ed irreparabile al minore, non considerando per un verso l’età della donna non più giovanissima e per altro verso, che un bambino diversamente abile necessitasse della presenza di entrambe le figure genitoriali.
Nel caso di specie, i genitori del minore erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale proprio in quanto, avevano allontanato il loro figlio a pochi mesi dalla nascita. Sin da allora il piccolo aveva instaurato un’ottima relazione affettiva con l’adottante.
Inoltre, dalla ctu espletata nel giudizio di primo grado, i due genitori erano risultati del tutto inadatti al ruolo genitoriale, specie, in relazione ad un bambino affetto da gravissime patologie, delle quali risultava non avessero affatto piena consapevolezza, avendolo allontanato fin da piccolissimo ed avendolo, per lo più, “considerato una sorta di loro proprietà della quale occorreva rientrare in possesso”.
Il ricorso per Cassazione
La Cassazione non ha accolto il ricorso di questi ultimi sostenendo che “l’art. 44 della legge n. 184 del 1983, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando (e non certo tra quest’ultimo ed i genitori naturali), come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti di legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura. Essa presuppone la contestata impossibilità di affidamento preadottivo, che deve essere intesa come impossibilità di diritto, come nel caso di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all’adozione legittimante – in quanto, a differenza dell’adozione piena, tale forma di adozione non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando – condizione nella specie era esclusa in radice atteso l’affidamento del minore alla sessantaduenne – , e può essere disposta allorché si accerti, in concreto, l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura”.
Inoltre, la mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, come pure del limite massimo di differenza di età (prescrivendo l’art. 44, comma 4, esclusivamente che l’età dell’adottante superi di almeno diciotto anni quella dell’adottando) implica che l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto nei limiti di età indicati e sempre che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l’impossibilità dell’affidamento preadottivo) che in concreto (l’indagine sull’interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione speciale.
La redazione giuridica
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