Aggravamento dei postumi permanenti, il lavoratore cita a giudizio l’Inail deducendo che i postumi permanenti già riconosciuti si siano aggravati (Tribunale di Livorno, sentenza n. 31/2021 del 19 gennaio 2021).

Aggravamento dei postumi permanenti. Il Tribunale evidenzia che nella visita di revisione del 22.2.2017 , il danno biologico veniva valutato nella misura del 42% e che successivamente si verificava un aggravamento nella misura del 55%, che tuttavia veniva rigettato dall’Istituto.

Il Tribunale adito premette che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell’I.N.A.I.L. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale, nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell’importo della prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l’una relativa al danno biologico, l’altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.

In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, e tale indennizzo è  aredittuale  e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.

Ciò premesso, dato atto dell’esistenza di una menomazione nella misura del 42% già riconosciuta dall’ente Previdenziale, il CTU, riguardo l’aggravamento dei postumi permanenti invocato, ha affermato che “Punto centrale della attuale valutazione è stabilire se la patologia interessante il ginocchio destro sia da mettere in relazione all’infortunio occorso nel 2005. La dismetria da subito comparsa a seguito dei trattamenti chirurgici determina sicuramente uno squilibrio dell’assetto del passo e della distribuzione del peso corporeo e questo, a sua volta, può essere all’origine di una deformazione artrosica da abuso per consunzione delle strutture cartilaginee e quindi deformazione e sofferenza del tessuto osseo cartilagineo. La patologia artrosica del ginocchio destro è evidenziata da una prima (e unica) radiografia del 17/08/2017. Posto che non è dato un tempo prefissato di intercorrenza tra una alterazione dell’assetto scheletrico (la dismetria, nel caso in esame) e il presentarsi di una artrosi secondaria, rimane comunque difficile attribuire il quadro gonartrosico di destra che compare nel 2017 ad una noxa agente dal 2005. E’ giustificato pensare che la deformazione artrosica avrebbe dovuto palesarsi dopo qualche anno, ma non dopo dieci o dodici. Anche presupponendo che al momento dell’effettuazione della radiografia del ginocchio destro (17/08/2017) i sintomi legati alla sofferenza della articolazione in questione fossero presenti da tempo, rimane comunque un intervallo troppo lungo quello intercorrente tra la lesione e la gonartrosi, e pertanto non si può stabilire tra questi due elementi clinici un rapporto di causa -effetto. L’indagine clinica e l’osservazione obiettiva, seppur nella sua breve durata, ha evidenziato un atteggiamento psicopatologico caratterizzato da una vivace sofferenza derivante da una ancora non completa elaborazione del trauma sul piano emotivo (indipendentemente dalle ripercussioni di natura ortopedica). A motivo di ciò si ritiene di utilizzare la voce tabellata n° 181 (disturbo post traumatico da stress) col suo massimo valore (15%) . In sintesi, come compendio delle voci tabellate sotto riportate, valutate per il loro valore orientativo 271 deficit deambulatorio da accorciamento arto inferiore 30 272 esiti anatomici di frattura femorale 8 306 presenza di mezzi metallici di osteosintesi 3 282 meniscectomia mediale ginocchio sinistro 2 278 lassità ginocchio sinistro 7 259 (per analogia) esiti frattura raggio metacarpale 1 181 disturbo post traumatico da stress 15 Si fornisce una stima delle lesioni permanenti documentate ed osservate nella misura del 45%”.

Riconosciuto, dunque, l’aggravamento dei postumi permanenti di 3 punti percentuali dal 42% al 45%, e il Tribunale dichiara il diritto del lavoratore all’indennizzo ai sensi del  D. Lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 45%, con decorrenza di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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