In caso di aggravamento di asma bronchiale con sindrome ostruttiva del sonno le condizioni ambientali costituiscono una mera concausa

La sentenza appellata dinanzi la Corte dell’Aquila (sentenza n. 1442 del 28 ottobre 2020), ha rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna nei confronti del Comune di Penne per risarcimento dei danni derivanti dall’aggravamento di asma bronchiale con sindrome ostruttiva del sonno, provocata dall’ammaloramento della casa di proprietà comunale.

L’uomo, assegnatario dell’alloggio comunale, in primo grado sosteneva che a causa della rottura della gronda l’immobile subiva numerose infiltrazioni di acqua con il conseguente degrado e insalubrità degli ambienti e aggravamento della sua patologia respiratoria.

Il Giudice di primo grado rigettava la domanda dell’uomo ritenendo che la patologia dell’uomo non poteva ancorarsi all’ammaloramento dell’abitazione, circostanza avvalorata anche dalla CTU svolta che considerava le condizioni ambientali una mera concausa della patologia e non l’unica causa idonea a provocarne l’aggravamento.

L’uomo impugna in appello dolendosi dell’errata valutazione dei mezzi istruttori e del nesso causale.

Nello specifico, l’appellante evidenzia l’esistenza pacifica delle infiltrazioni all’interno dell’abitazione e l’omissione di interventi di ripristino dei muri ammalorati da parte del Comune.

In via gradata, l’appellante chiede la liquidazione del danno alla salute, evidenziando che il CTU sottostimava il quadro clinico riducendo il grado di inabilità sino all’8%, quando invece esso ammontava al 20% secondo quanto disposto dall’art. 338 delle tabelle INAIL.

Si costituiscono in giudizio il Comune di Penne e la compagnia d’Assicurazione contestando le domande dell’uomo.

La Corte abruzzese, preliminarmente, svolge un distinguo tra l’insorgere della patologia respiratoria dell’uomo e il suo aggravamento.

Viene ritenuto che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze della CTU che dava conto della già sussistente patologia di asma bronchiale da cui à affetto l’uomo, escludeva chiaramente che le condizioni ambientali in cui questi viveva ne abbiano determinato innanzitutto l’insorgere, visto che già prima del verificarsi delle infiltrazioni questa era presente, e tantomeno l’aggravamento.

A dimostrazione di ciò lo stesso appellante produceva un certificato del Medico curante, in cui si diagnosticava una “insufficienza respiratoria a causa di asma bronchiale persistente aggravata e sindrome ostruttiva del sonno, i cui sintomi sono comparsi nel settembre 2004”.

Ebbene, le infiltrazioni lamentate che avrebbero reso insalubre l’alloggio, e derivanti dalla rottura del canale di gronda, sono avvenute nel 2004.

Ne deriva che la patologia dell’uomo sussisteva già, a prescindere dalla rottura della gronda e successiva infiltrazione muraria, e che l’eventuale responsabilità del proprietario dell’alloggio potrebbe, semmai, ascriversi ad un aggravamento di tale patologia.

Aggravamento di asma bronchiale che, tuttavia, come anche confermato dalla CTU, non si è verificato. Difatti il Consulente ha specificato che “la qualità di vita dell’uomo è stata peggiorativa a causa dell’ambiente di vita domestica caratterizzata da umidità, muffe e anti igienicità in cui ha vissuto negli ultimi anni con sicura concausa della patologia in atto, ma non come unica causa della stessa”.

E’ da escludersi, dunque, che l’ambiente insalubre possa considerarsi come causa sufficiente a determinare il peggioramento dell’asma bronchiale dell’uomo, concorrendo con essa la predisposizione del danneggiato, chiaramente comprovata dalla preesistenza della patologia.

In buona sostanza, il Giudice di primo grado ha applicato il principio ricavabile dagli artt. 40 e 41 c.p. per cui:  “un evento è causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo”, utilizzando il criterio della causalità adeguata per cui si deve effettuare una valutazione ex ante e l’evento deve apparire come una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente.

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, qualora le condizioni ambientali, o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell’uomo, siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale.

Ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poichè una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo “con-causale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del risarcimento.

Difatti, non risulta che l’inerzia del Comune, il cui intervento è stato comunque tardivamente sollecitato, sia stata la causa fondante dell’aggravamento della patologia, essendo i fattori naturali preesistenti sufficienti a determinare lo stesso e ponendosi il comportamento dedotto in giudizio come mera concausa.

Nessuna responsabilità viene addebitata al Comune di Penne e l’appello viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Infortunio e inidoneità dell’ambiente di lavoro: l’onere della prova

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui