Nel provvedimento di allontanamento dalla casa familiare va considerata la percezione del reato collegata all’indiziato

Nella vicenda oggetto di commento la Suprema Corte (sez. VI Penale, sentenza n. 2113 del 16 luglio 2020) esprime il seguente principio di diritto: “Ai fini della verifica della quasi-flagranza, giustificante la convalida della misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nel caso di maltrattamenti ai danni dei familiari, il giudice deve avere riguardo non tanto alla diretta percezione della commissione del reato, ma all’immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato”.

Il GIP del Tribunale di Torino non convalidava la misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare poiché rilevava che non fosse configurabile la quasi flagranza dei delitti di maltrattamenti ai danni dei familiari.

Avverso tale decisione  ricorre in Cassazione il Pubblico Ministero lamentando che il Giudice per le Indagini Preliminari avrebbe dovuto effettuare un controllo sull’operato della Polizia Giudiziaria sulla base del canone di ragionevolezza in ordine allo stato di quasi flagranza e ai presupposti richiesti, senza sovrapporre valutazioni relative alla gravità indiziaria.

La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato.

Preliminarmente viene evidenziato che anche ai fini della convalida dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di cui all’art. 384-bis c.p.p., il Giudice deve effettuare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha disposto la misura precautelare, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità.

Inoltre, “ai fini della verifica della quasi-flagranza, deve aversi riguardo non tanto alla diretta percezione della commissione del reato, ma all’immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato”.

Nella valutazione delle tracce devono ricomprendersi, oltre agli indizi materiali della consumazione del reato, anche l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto o dalla persona offesa, che costituisca indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale, rispetto al momento dell’intervento della polizia giudiziaria.

Riguardo al delitto di maltrattamenti, è configurabile lo stato di flagranza quando il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dai familiari.

Inoltre, il Giudice dovrà considerare anche le condizioni dell’abitazione, le modalità della richiesta dell’intervento d’urgenza, le condizioni soggettive della persona offesa e le sue dichiarazioni.

La Suprema Corte, pertanto, dichiara che il Giudice per le indagini preliminari non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ritenendo erroneamente di non ravvisare la flagranza o quasi flagranza neppure con riferimento al delitto di lesioni, posto che entrambi i conviventi presentavano ferite e avevano fornito versioni parzialmente diverse, così da precludere una univoca ricostruzione a carico del soggetto raggiunto dalla misura precautelare.

Per tali ragioni, la Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla mancata convalida del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, di cui dichiara esistenti i presupposti.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Matrimonio annullato, le spese sostenute per la casa sono recuperabili?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui