Non è previsto, per la perdita di un animale da affezione a causa di fatto illecito, il risarcimento del danno non patrimoniale
Non è riconducibile “ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione”. Lo ha stabilito il Tribunale di Rieti con la sentenza n. 347/2019 pronunciandosi sulle pretese del proprietario di una cagna di razza, gravida di sei cuccioli, deceduta a causa dell’ingerimento di materiali non commestibili e dei successivi interventi veterinari.
L’animale, nello specifico, aveva inghiottito brandelli di coperta e una noce. Presentando chiari problemi di salute il padrone l’ aveva portato in una clinica veterinaria dove il quadrupede era stato sottoposto agli esami del sangue e a un’ecografia. Lo specialista, tuttavia, aveva concluso che sia esofago che intestino erano liberi da ostruzioni, sconsigliando la radiografia, visto lo stato di gravidanza.
Nel pomeriggio, non ravvisando miglioramenti, il padrone aveva deciso di tornare nuovamente in clinica. In questa occasione un altro veterinario aveva provveduto a effettuare la radiografia e ad estrarre la noce dall’intestino, senza però rimuovere la zona necrotica in prossimità del taglio chirurgico.
Poche ore dopo l’intervento l’animale era morto.
Il proprietario, quindi, chiedeva il risarcimento sia dei danni patrimoniali (valore economico del cane di razza, denaro impiegato per i corsi di addestramento, mancato guadagno per l’imminente cucciolata e per le possibili future), che quelli non patrimoniali, sostenendo che “attraverso la cura dell’animale, realizzava la propria esistenza e la propria personalità”.
I medici, dal loro canto, sostenevano di aver operato con diligenza. A loro avviso la morte del cane era da imputare al padrone, per l’omessa vigilanza sull’animale. L’uomo, inoltre, non avrebbe riferito loro le informazioni necessarie per una corretta diagnosi.
Il Giudice ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria in ordine al danno patrimoniale, in quanto l’attore aveva correttamente dimostrato l’errore nella prestazione medica, il danno subito nonché il nesso di causalità.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, tuttavia, ha anche riscontrato la rilevanza causale della condotta omissiva del proprietario, riducendo così la quantificazione del risarcimento.
Respinta, invece, la richiesta di danno non patrimoniale, in quanto la perdita di un animale di affezione, seppur a seguito di un fatto illecito, “non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata”.
Il ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. – ha chiarito il Tribunale – è dovuto solo nel caso di lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tra questi sono ricompresi solamente quelli che rientrano “nel nucleo primigenio della tutela della persona, inalienabili e incoercibili”. Non è il caso dell’affezione per un animale di compagnia.
La redazione giuridica
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