Una circolare del Ministero dell’Interno chiarisce i casi in cui è possibile annullare la multa in autotutela difendendosi dalle sanzioni illegittime
Annullare la multa in autotutela e così difendersi dalle sanzioni illegittime: si può? A tale domanda ha risposto una circolare del Ministero dell’Interno che ha fornito importanti precisazioni in merito.
Accade spesso di rintracciare l’agente accertatore per chiedere di ripensarci e di annullarla, soprattutto nei casi in cui la sanzione appare palesemente ingiusta e ingiustificata.
Spesso, però, ci si sente rispondere negativamente. Ciò in quanto la multa, già emessa e registrata, non può essere semplicemente annullata e risulta necessario, per ogni doglianza, agire nelle sedi competenti. Vale a dire che occorre effettuare un ricorso al giudice o in prefettura, con i tempi e costi necessari che queste procedure richiedono.
In realtà, esiste la possibilità di annullare la multa in autotutela, ma solo laddove sussistano puntuali circostanze.
Annullare la multa in autotutela rappresenta il potere riconosciuto dalla legge all’amministrazione “di farsi giustizia da sè”. L’amministrazione potrà, in sostanza, tornare sui suoi passi, rivalutare determinate situazioni e procedere all’annullamento d’ufficio di atti che essa stessa ha emesso laddove dalla verifica emergano vizi che ne minano la validità.
Identico discorso vale per le multe stradali.
Chi è stato multato e ritenga di aver subito una multa palesemente illegittima, potrà agire direttamente nei confronti dell’organo che ha emesso la sanzione. Come? Tentando la strada dell’autotutela ed evitando di sottoporsi ai rischi e ai costi del ricorso al Prefetto o all’autorità giudiziaria.
Una simile ricostruzione trova fondamento in un’apposita circolare del Ministero degli Interni, Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, n. 66 – prot. n. M/2413 datata 17 luglio 1995.
Il documento ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’Istituto dell’autotutela per l’Ufficio o l’organo accertatore di una violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada possa disporre la modifica o l’annullamento dei verbali già notificati.
Secondo la circolare, il verbale di accertamento è atto esclusivo dell’agente che lo ha redatto, riferibile alla sua responsabilità di soggetto che ha proceduto al riscontro di comportamenti.
In questa attività valutativa, l’agente opera in posizione di autonomia persino rispetto alla struttura organizzativa di appartenenza. Inoltre, è sottoposto soltanto ai poteri di verifica dell’autorità a ciò espressamente legittimata dalla legge, che agisce in una ottica neutra e imparziale.
Pertanto, secondo il provvedimento, può dirsi che il verbale di accertamento, una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esula dalla disponibilità tanto dell’agente che lo ha redatto, che dell’ufficio al quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo.
Il ricorso dell’autotutela, tuttavia, rimane esperibile solo laddove il verbale contenga un’errata valutazione del fatto contestato o vizi di forma o di procedura.
Ad esempio, nei casi in cui il verbale presenti un errore di persona, un’errata indicazione della targa del veicolo, un errore di rilevazione e/o digitazione dei dati identificativi del veicolo oppure se il verbale si riferisce a un veicolo che il soggetto abbia venduto prima della data di infrazione.
Il fondamento normativo dell’autotutela si rintraccia nell’art. 386, co. 3, del Regolamento attuazione codice della strada. Secondo questo, “Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l’ufficio o comando procedente, ad istanza dell’interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l’archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell’effettivo responsabile entro i termini previsti”.
La circolare, però, spiega che per l’attivazione del procedimento di autotutela deve altresì distinguersi il caso che il profilo di erroneità o di irregolarità sia stato o meno oggetto di ricorso al Prefetto.
Se il ricorso al Prefetto non viene effettuato, l’Ufficio o il Comando procedente, in sede di autotutela, potranno procedere a rinotificare il verbale, depurando la configurazione del fatto degli elementi di erroneità. Sempre a patto che non sia ancora trascorso il termine previsto dall’art. 201 del C.d.S., altrimenti dovrà essere richiesta l’archiviazione al Prefetto.
Viceversa, se l’interessato ha già presentato ricorso al Prefetto o all’Autorità Giudiziaria non sembra che il verbale possa essere riconsiderato (e rinotificato) dall’organo procedente. Questo poiché, con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può che essere risolta dall’autorità investita del ricorso.
Dalla circolare si desume la possibilità che, laddove l’accertatore abbia lasciato la multa sul tergicristalli dell’auto, l’ingiustamente multato possa chiedere l’annullamento nell’immediato.
Ciò a meno che al “preavviso di accertamento” compilato per errore, non sia già seguita la registrazione ufficiale e la notifica formale della sanzione. Ancora, occorre che sussista un comune accordo con l’agente laddove le circostanze lo consentano.
Ma come va inoltrata l’istanza per procedere ad annullare la multa in autotutela?
La richiesta in autotutela, in carta semplice, andrà avanzata tramite un’istanza presentata all’ufficio che ha emesso l’atto, inoltrata a mezzo raccomandata a/r oppure via PEC. In essa, andranno indicati i dati del richiedente, gli estremi dell’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale) e i motivi della sua ritenuta illegittimità (debitamente documentati).
Si evidenzia infine, che, trattandosi di facoltà discrezionale, la presentazione dell’istanza di autotutela, non solo non garantisce che la stessa venga accolta, ma neppure sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso presso l’autorità giudiziaria.
Si consiglia, pertanto, di prestare attenzione a non far decorrere inutilmente tali termini.
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