Anomalia della strada e applicazione dell’art. 2043 c.c. in luogo delle norme sulla responsabilità oggettiva per custodia (Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2022, n.10488).

Anomalia della strada tra responsabilità oggettiva e responsabilità aquiliana.

Il danneggiato cita in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Velletri, il Comune di Artena per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto il 10 ottobre 2013, causato da una anomalia della strada.

La domanda è stata rigettata e, in secondo grado, il Tribunale di Velletri ha confermato la decisione di primo grado.

Il danneggiato ricorre in Cassazione lamentando “Erronea qualificazione ed applicazione della normativa in materia di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia e violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. ” e, come secondo motivo, “Erronea qualificazione della normativa in materia di responsabilità per fatto illecito della P.A. e violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. “

Le censure sono inammissibili e in parte infondate.

Venendo alla prima doglianza, il Tribunale, quale Giudice di secondo grado, ha espressamente osservato che il Giudice di Pace escludeva l’applicabilità del regime di cui all’art. 2051 c.c. affermando che, in ordine a tale statuizione, si era formato il giudicato interno, non essendo essa stata oggetto di gravame, con la conseguenza che la responsabilità del Comune convenuto doveva essere valutata solo sulla base dell’applicazione dei principi generali di cui all’art. 2043 c.c..

Sono del tutto corretti i principi sul giudicato applicati.

Rammenta la Corte che il giudicato si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto-norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia.

La statuizione sull’applicabilità o meno, della speciale disciplina di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., in luogo di quella generale di cui all’art. 2043 c.c., costituisce, quindi, certamente un capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, risolvendo una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia.

Di talchè si viene a integrare una decisione del tutto indipendente, e ciò anche considerando che la domanda giudiziale di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2051 c.c., è fondata su fatti costitutivi diversi da quelli del generale illecito aquiliano.

Ebbene, con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o la falsa applicazione proprio delle disposizioni di cui all’art. 2051 c.c., cioè della norma la cui inapplicabilità alla fattispecie è ormai coperta da giudicato interno.

Per quanto riguarda la seconda censura, la decisione impugnata risulta, in diritto, del tutto conforme ai principi enunciati in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni da anomalia della strada, nei casi in cui non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 c.c.

Tali pacifici principi, secondo cui “l’ente pubblico risponde dei danni subiti dall’utente secondo la regola generale dell’art. 2043 c.c., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l’anomalia della strada, che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest’ultima l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia”.

Ed ancora, l’anomalia della strada, e/o l’insidia, non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione non esime il Giudice dall’accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 c.c.; pertanto, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia della strada, vale altresì ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica.

Ciò ribadito, il Tribunale ha accertato che l’anomalia della strada dove era avvenuto l’incidente e che, secondo la prospettazione di parte attrice, ne era stata la causa in quanto costituente un pericolo occulto (anomalia costituita da terriccio che rendeva il fondo stradale liscio e scivoloso), era in realtà ben visibile e prevedibile, con l’ordinaria diligenza, anche tenuto conto dell’ora diurna in cui avevano avuto luogo i fatti e del limite di velocità esistente sulla strada percorsa dall’attore.

Il danneggiato, per contro, si è limitato a dedurre di essere onerato unicamente della prova dell’esistenza dell’anomalia della strada, e ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto rispondere per il solo fatto di non aver dimostrato di avere diligentemente adottato tutte le misure idonee a rimuoverla, senza affatto contestare che la predetta anomalia fosse da lui visibile, prevedibile e, quindi evitabile, con l’ordinaria diligenza.

Ne deriva che le censure non risultano del tutto coerenti con l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata e risultano, comunque, manifestamente infondate, in quanto formulate sulla scorta di presupposti di diritto non conformi ai principi ricordati.

Il ricorso viene rigettato.

La redazione giuridica

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