Oggetto della presente decisione è la corretta applicazione dell’art. 2054 c.c. È il conducente che ha l’obbligo di dare la precedenza a dovere osservare la massima prudenza e diligenza nell’attraversare l’incrocio (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3572).
La vicenda
Nel novembre del 2001 si verificava un sinistro stradale tra un autocarro e una Fiat Croma, ove il conducente del camion perdeva la vita. I familiari della vittima si rivolgevano al Tribunale di Matera per vedere dichiarata la responsabilità dell’evento in capo al conducente della Fiat Croma. Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte di Appello, successivamente, conferma il primo grado.
Pertanto, al vaglio della Corte di Cassazione, viene lamentata la errata applicazione dell’art. 2054 c.c. in quanto i Giudici di Potenza avrebbero escluso la responsabilità del conducente della Fiat, senza però verificare se fossero state rispettate le regole del Codice della Strada.
Deducono, sempre i familiari della vittima, che la Corte di Potenza ha ritenuto esistente la responsabilità esclusiva del conducente del camion deceduto, sebbene fosse stato accertato in causa che anche il conducente della Fiat, approssimandosi all’incrocio già impegnato dal camion, non avrebbe né debitamente rallentato né adeguatamente frenato, stante il cattivo funzionamento dell’impianto frenante.
La Cassazione rigetta in toto
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di prime cure, ha esaminato le condotte di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado, dalla quale era emerso che, nell’occorso, il camion stava viaggiando nel rispetto del limite di velocità e, avvistata la Fiat, aveva frenato e deviato a sinistra, tentando di evitare la collisione, mentre l’automobile non aveva rispettato la precedenza imposta dal segnale di stop.
In buona sostanza, i Giudici di secondo grado si sono attenuti all’insegnamento, del tutto consolidato, secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, cc, ma deve verificare in concreto se quest’ultimo abbia, o meno, tenuto una condotta di guida corretta”.
L’apprezzamento del Giudice in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, alla condotta di marcia dei veicoli, ed a tutte le altre concrete circostanze del caso, costituisce un giudizio di mero fatto, il quale rimane sottratto al sindacato di legittimità, se – come nel caso di specie – il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista sia logico che giuridico.
L’applicazione dell’art. 2054 c.c.
Si consideri anche che è il conducente che ha l’obbligo di dare la precedenza a dovere osservare la massima prudenza e diligenza nell’attraversare l’incrocio.
Difatti, i Giudici di Potenza hanno pronunciato in sostanziale conformità all’ulteriore principio, espresso di recente dalla S.C. ed al quale viene data espressa continuità, secondo cui “La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest’ultima la prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo” (Cass., n. 1992/2024, cit.).
Conclusivamente, il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado. Né una pretesa precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli.
Avv. Emanuela Foligno