Il locale era dotato di due scale e nonostante la presenza di una scala difettosa l’archivista comunale avrebbe potuto utilizzare quella in perfetto stato (Corte d’Appello di Bari, sez. lavoro, sentenza n. 1520/2020 del 21 dicembre 2020)

Il Comune di Modugno impugna la decisione emessa dal Tribunale di Bari che accoglieva il ricorso dell’archivista comunale e per l’effetto condannava l’Ente medesimo al pagamento della complessiva somma di euro 3.143,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre le spese di lite.

Si costituisce nel giudizio d’appello l’erede del lavoratore deceduto nelle more.

La Corte d’Appello ritiene il gravame fondato.

Il lavoratore agiva nei confronti del Comune – suo datore di lavoro- ai sensi dell’art. 2087 c.c. onde ottenere il riconoscimento del danno differenziale rispetto a quanto già riconosciuto dall’Inail a seguito dell’infortunio sul lavoro occorso in data 9.6.97 allorquando, nello svolgimento delle sue mansioni di archivista cadeva dalla scala in dotazione che risultava priva di uno scalino.

Il Giudice di primo grado escludeva il concorso di colpa dell’archivista comunale in quanto “risulta dimostrato che una scala non fosse a regola d’arte e la circostanza che l’altra scala in dotazione fosse integra non fa venire meno la responsabilità datoriale per non aver verificato l’uso dei dispositivi in dotazione ai dipendenti per lo svolgimento dei loro compiti.”……” E’ evidente che la scala difettosa doveva essere sostituita/riparata impedendone l’uso; non può pertanto ritenersi che l’averla usata comporti una colpa in capo al ricorrente tale da esonerare l’amministrazione”.

Il Comune appellante eccepisce l’erroneità dell’interpretazione del primo Giudice al raggiungimento della prova della sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato dal lavoratore e l’inadempimento addebitatogli consistente nel gradino mancante della scala metallica.

La doglianza viene ritenuta fondata.

La Corte evidenzia che le deposizioni testimoniali rese in primo grado, in realtà, non confermavano le modalità della caduta del lavoratore.

Uno dei testi dichiarava che nell’archivio vi erano due scale e che ad una delle due mancavano uno o due scalini , mentre l ‘altra era in perfette condizioni e che non assisteva alla caduta del collega.

Altro teste dichiarava di non avere assistito alla caduta del collega poiché occupato in altro locale.

Conseguentemente, non risulta dimostrato il presupposto che ha condotto il Tribunale ad accogliere la domanda e, cioè, che il lavoratore abbia usato proprio la scala difettosa piuttosto che quella integra.

Inoltre, osserva la Corte, se è vero che la prova dell’infortunio è stata fornita mediante la documentazione in atti, tale documentazione è insufficiente dal punto di vista probatorio, poiché non si discorre dell’esistenza dell’infortunio (riconosciuto già dall’Inail attraverso l’erogazione di una rendita), bensì del riconoscimento della responsabilità datoriale per violazione dell’art. 2087 c.c.

Difatti, il datore di lavoro ha sempre sostenuto che l’archivio era dotato di due scale e che, qualora fosse effettivamente sussistente il difetto della scala il lavoratore avrebbe potuto utilizzare quella in perfetto stato.

Oltretutto, il fatto che una delle scale fosse mancante di uno scalino era circostanza ben nota al lavoratore.

Non rileva, afferma la Corte, che la scala normalmente utilizzata per le mansioni di archivio era quella difettata, restando l’utilizzazione dell ‘altra meramente eventuale, poiché difetta la prova che proprio il giorno dell ‘infortunio il lavoratore usava la scala difettosa.

Per tali ragioni la Corte d’Appello non ritiene condivisibili le conclusioni del primo Giudice e riforma integralmente la sentenza impugnata con il conseguente rigetto della domanda del lavoratore.

Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.

Avv. Emanuela Foligno

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