Un caso di assegni falsificati ha visto protagonisti la banca negoziatrice e la compagnia assicurativa. Sette assegni di traenza, non trasferibili e spediti tramite posta ordinaria, sono stati incassati da soggetti non legittimati. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità condivisa, ritenendo che la banca e l’assicurazione abbiano agito con negligenza nella verifica dei titoli e nella loro spedizione (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 14 ottobre 2024, n. 26654).
La vicenda
UnipolSai Assicurazioni ha convenuto avanti al Tribunale di Milano banca Cariparma per chiederne la condanna al risarcimento del danno pari a 19.404,61 Euro derivante dall’illegittima negoziazione di sette assegni di traenza, non trasferibili, emessi a favore dei diversi legittimi beneficiari, spediti a mezzo posta ordinaria ed incassati da soggetti non legittimati.
In particolare 1 assegno, veniva incassato da persona diversa dalla legittima beneficiaria ma a questa apparentemente corrispondente (quindi con firma apocrifa), gli altri 6 titoli venivano contraffatti nel nominativo del prenditore, sostituito di volta in volta con il nominativo della persona che li aveva presentati all’incasso.
Il Tribunale, previa CTU sui titoli, ha affermato la responsabilità della convenuta: quanto al primo assegno, ritenendo che l’identificazione del prenditore fosse avvenuta in modo negligente; quanto agli altri 6 assegni falsificati, ritenendo che l’esame dei titoli, palesemente contraffatti, fosse avvenuto in modo negligente e superficiale. Ha inoltre escluso la responsabilità delle banche trattarie in ragione della specifica procedura di negoziazione utilizzata, nonché quella concorrente di UnipolSai per aver spedito i titoli con posta ordinaria.
La Corte d’Appello di Milano, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado:
- (a) escludendo la responsabilità della banca per la negoziazione del primo assegno poiché la prenditrice dell’assegno era stata identificata con la diligenza esigibile nel caso di specie, non emergendo dalle circostanze dell’incasso indici di allarme che inducessero ad effettuare ulteriori controlli rispetto a quelli compiuti ed imposti dalla diligenza professionale specifica nel caso concreto.
- (b) ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della società assicuratrice nella determinazione del danno prodottosi per effetto della negligente negoziazione degli altri 6 titoli (che ha confermato presentavano evidenti segni di contraffazione analiticamente indicati) in ragione della scelta incauta di spedirli tramite posta ordinaria. Per il resto ha confermato la decisione del Tribunale.
Assegni falsificati, UnipolSai ricorre in Cassazione
Osserva che, nel caso di specie la banca negoziatrice aveva agito con scarsa diligenza, poiché non aveva provveduto a specifici controlli sulla autenticità dei documenti identificati presentati in ragione degli elementi di sospetto emergenti dalla specifica negoziazione soprattutto alla luce del fatto che l’ABI aveva messo in guardia le filiali sin dal 2001.
Al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., che è norma elastica, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente. L’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale.
L’assicurazione ricorrente pretenderebbe una rilettura delle risultanze probatorie valutate dai Giudici di merito, preclusa in sede di legittimità a mente del consolidato principio secondo il quale tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, è attività riservata al Giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.
Con altra doglianza l’assicurazione lamenta che la Corte di merito abbia posto le spese di CTU al 50% a carico della ricorrente laddove le spese della stessa – pur a fronte di una reciproca parziale soccombenza – avrebbero dovuto essere poste a carico della sola resistente in quanto la CTU stessa è stata esperita con riguardo ad una domanda (quella fondata sulla contraffazione dei titoli) sulla quale la resistente è risultata totalmente soccombente, sia in primo che in secondo grado.
Assegni falsificati, le spese del CTU
La S.C. ricorda che è potere discrezionale del Giudice compensare le spese di lite e dunque il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. ord. 6424/2024, conforme a Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685).
Tuttavia, resta censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità, non della scelta di compensare le spese, ma della motivazione con cui il Giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea”
Quanto alle spese di CTU in particolare, è consolidato il principio di diritto per cui la consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al Giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; sicché le relative spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., che possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa….senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno






