Assegno di mantenimento all’ex coniuge con nuovo nucleo familiare

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assegno di mantenimento

Viene accolto il rilievo del marito in ordine al difetto dei presupposti dell’assegno di mantenimento in conseguenza dell’instaurazione di una stabile convivenza di fatto con altro uomo (Tribunale di Teramo, Sentenza n. 838/2021 del 16/09/2021 RG n. 4371/2017)

L’uomo, in sede di divorzio chiede di revocare l’assegnazione in favore della moglie della casa coniugale, di sua proprietà, in conseguenza dell’instaurazione, da parte della moglie, di una stabile convivenza con altro uomo ed escludere il riconoscimento dell’assegno divorzile per la medesima ragione.

La donna costituendosi in giudizio deduce che la frequentazione (assidua ma in difetto di convivenza) con altro uomo non può condurre alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale, poiché disposta nell’interesse dei figli e che permane il diritto all’assegno divorzile, in quanto disoccupata e senza concreta possibilità di impiego lavorativo, avendo svolto, in costanza di matrimonio, l’attività di casalinga ed avendo ormai raggiunto un’età penalizzante per l’inserimento nel mondo del lavoro.

All’esito dell’udienza di comparizione, il Presidente, rigettava la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla convenuta.

Passando all’esame della questione relativa al la casa coniugale, la richiesta del ricorrente di revocarne l’assegnazione in favore della moglie, per avere quest’ultima intrapreso una relazione more uxorio con altro uomo nella suddetta abitazione, viene disattesa.

L’assegnazione della casa coniugale si fonda sulla concordata collocazione prevalente dei figli presso la madre, di cui entrambi i coniugi hanno chiesto la conferma.

L’infondatezza della tesi del ricorrente discende dal consolidato e condivisibile principio di diritto secondo cui il godimento della casa coniugale è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi a permanere nell’ ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali in cui si radicano.

Ergo, persistendo l’interesse dei figli minori a conservare il godimento dell’ambiente domestico in cui sono nati e cresciuti, la richiesta del ricorrente di disporre l’assegnazione della casa coniugale in suo esclusivo favore, prevedendo che i figli vadano a vivere con la madre in altro appartamento da prendere in locazione a cura e spese della madre stessa, viene dichiarata non meritevole di tutela.

Altresì rigettata la richiesta dell’uomo di ridurre ad euro 400 (ovverosia di euro 200 per ciascun figlio) il mantenimento della prole, determinato consensualmente in euro 800 nell’accordo di separazione.

Il ricorrente sostiene che la propria situazione economica avrebbe subito un drastico peggioramento nel periodo successivo alla separazione a causa della forte riduzione dei redditi derivanti dalla di gestione del bar, evincibile dalla dichiarazione fiscale 2017 , relativa all’anno 2016, che reca il reddito annuale di euro 10.480,00, situazione rimasta sostanzialmente invariata nel periodo successivo .

Il Giudicante sottolinea che le dichiarazioni dei redditi non hanno valore vincolante in quanto il convincimento può essere basato su altre risultanze probatorie.

Sono inattendibilità i redditi fiscalmente dichiarati dal ricorrente, ove si consideri : l’incompatibilità, del reddito d’impresa di euro 10.480, dichiarato per l’anno 2016 , con la volontaria assunzione da parte del ricorrente , nel medesimo anno ( in cui è stata omologata la separazione), dell’obbligo di versare alla moglie l’assegno mensile di euro 800 per il mantenimento dei figli; l’incompatibilità dei modestissimi redditi dichiarati al fisco con il ricorso a investigazioni private (allegate in atti ) , i cui costi sono notoriamente significativi; l’effettuazione, da parte del ricorrente, di costosi viaggi a Ibiza e Tenerife , in occasione del proprio compleanno, unitamente alla compagna. Tutto ciò appare sintomatico di un buon tenore di vita e della percezione di redditi maggiori di quelli dichiarati fiscalmente.

Quindi, non è verosimile che il ricorrente, dopo la recente separazione, abbia subito una contrazione reddituale tale da giustificare la riduzione del mantenimento concordato per la prole, le cui esigenze all ‘attualità devono presumersi aumentate con la crescita.

La relativa domanda viene rigettata.

Venendo all’assegno di mantenimento, viene accolto il rilievo del ricorrente in ordine al difetto dei presupposti in conseguenza dell’instaurazione di una stabile convivenza di fatto con altro uomo.

Per costante giurisprudenza “L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo “.

Ebbene, dai rapporti investigativi prodotti dall’uomo, e dalle prove testimoniali è emerso che la relazione sentimentale instaurata dalla donna è approdata ad una stabile convivenza more uxo rio nella ex casa coniugale, con il coinvolgimento dei figli nel nuovo assetto famigliare.

Ergo, la resistente ha formato un nuovo nucleo famigliare con un altro uomo, convivendo stabilmente con quest ‘ultimo unitamente ai figli nella casa coniugale.

Pertanto, la domanda dell’assegno divorzile viene rigettata, poiché la convivenza ha troncato la necessità di quella “perdurante sussistenza di una forma di solidarietà post – matrimoniale, con conseguente perdita definitiva del diritto all’assegno divorzile.

Le spese di lite vengono integralmente compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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