Il beneficio dell’assegno divorzile può essere riconosciuto anche all’ex coniuge cui è stata tolta la potestà genitoriale, attesa la comparazione compiuta rispetto alle differenti condizioni economiche delle parti

La vicenda

La Corte d’Appello di Ancona aveva accolto l’appello della ricorrente, riconoscendole il diritto all’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge, nella misura di 300 euro mensili.

Come recentemente puntualizzato dalle Sezioni Unite: “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto si applicano i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.

“La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sezioni Unite, n. 18287/2018; Cass. n. 1882/2019).

La pronuncia della Corte d’Appello

Ebbene, nella vicenda in esame, la Corte territoriale aveva attribuito il beneficio circoscrivendolo e commisurandolo solo sull’accertata sussistenza del presupposti per il riconoscimento del diritto in funzione assistenziale; in particolare, aveva fondato la propria decisione attraverso la valutazione delle condizioni economiche e reddituali della donna “che non era certo in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, in quanto priva di un’idonea fonte reddituale” e di quelli dell’ex coniuge che “risultava avere disponibilità patrimoniali del tutto sufficienti ad adempiere”.

I giudici dell’appello non avevano però tenuto conto del fatto che quest’ultima non avesse contribuito in alcun modo alla vita familiare tale da valorizzare la funzione perequativa-compensativa dell’assegno divorzile; vita familiare, peraltro, particolarmente travagliata e segnata dalla intervenuta dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale della predetta.

Ciononostante la sentenza è stata anche confermata (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 11187/2020) .

Invero, le censure del marito erano consistite in una “inammissibile richiesta di rivalutazione delle emergenze istruttorie, senza evidenziare alcun fatto specifico di cui fosse stato omesso l’esame e che potesse effettivamente qualificarsi come decisivo”; attesa la comparazione comunque compiuta rispetto alle differenti condizioni economiche delle parti e la determinazione dell’assegno in misura minima, indispensabile per le primarie esigenze di vita del beneficiario.

Avv. Sabrina Caporale

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